L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA introduce l’obbligo di compensazione per derivati su tassi d’interesse OTC e derivati su crediti OTC standardizzati. Aggiorna pertanto l’allegato 1 dell’Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria e conduce un'indagine conoscitiva fino al 12 febbraio 2018.
La FINMA definisce le categorie di derivati d'ora in poi soggette all’obbligo di compensazione. A tale scopo si basa sulla legislazione europea, in quanto i partecipanti al mercato svizzeri negoziano derivati prevalentemente a livello transfrontaliero, in particolare con operatori di mercato aventi sede nell’Unione europea. Vengono rilevati i derivati su tassi d’interesse OTC standardizzati e i derivati su crediti OTC standardizzati. Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione sono previsti periodi di transizione da sei a diciotto mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria sottoposta a revisione parziale. In ragione di queste modifiche la FINMA adegua l’allegato 1 dell’Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria e conduce un'indagine conoscitiva fino al 12 febbraio 2018.
Un caposaldo della regolamentazione svizzera del commercio di derivati è costituito dall’obbligo di compensare determinate categorie di derivati OTC stabilite dalla FINMA per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA. I derivati OTC sono strumenti derivati che non vengono negoziati tramite una sede di negoziazione come una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione.
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