Con la Comunicazione sulla vigilanza 01/2018 «Applicazione degli obblighi per l'adeguamento dei contratti finanziari (art. 12 cpv. 2bis OBCR in combinato disposto con gli artt. 56 e 61a OIB-FINMA)», la FINMA informa in merito alla sua prassi in materia di vigilanza per quanto riguarda l'applicazione della cosiddetta regolamentazione stay. In tale contesto essa fissa che si può provvisoriamente rinunciare a una sospensione delle contrattazioni nei confronti delle controparti la cui approvazione non può essere ottenuta entro i termini ed espone le aspettative in materia poste al settore.