L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua agli sviluppi tecnologici gli obblighi di diligenza da rispettare nel momento in cui vengono avviate relazioni d’affari attraverso canali digitali. I partecipanti al mercato disporranno di un termine transitorio fino al 1° gennaio 2020 per apportare i necessari adeguamenti.
A due anni dall'introduzione della circolare "Video identificazione e identificazione online" la FINMA ha esaminato se tale regolamentazione è mirata (valutazione ex post). Dall'esame è emerso che, in base alle esperienze maturate e sulla scia degli ulteriori cambiamenti tecnologici, alcune disposizioni della circolare non sono ancora o non sono più adattate in modo ottimale alle esigenze del mercato finanziario e degli intermediari finanziari. La FINMA ne tiene conto nella circolare sottoposta a revisione parziale e a tale scopo ha condotto un'indagine conoscitiva.
In linea di principio i partecipanti all'indagine conoscitiva hanno accolto positivamente le disposizioni riviste, in particolare il fatto che un bonifico bancario a partire da una banca svizzera non costituisce più un presupposto per l'identificazione online. La FINMA ha inoltre adeguato singoli elementi in base ai pareri espressi in sede di indagine conoscitiva. Per esempio, sia per la video identificazione che per l'identificazione online devono essere verificati solo due elementi di sicurezza anziché tre, come originariamente previsto. La FINMA concede un termine transitorio fino al 1° gennaio 2020 affinché gli intermediari finanziari dispongano di un lasso di tempo sufficiente per procedere ai necessari adeguamenti. Fino a questa data potranno scegliere se continuare a rispettare i requisiti finora vigenti o conformarsi già a quelli sanciti dalla circolare sottoposta a revisione parziale.