L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha sottoposto a revisione l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Gli adeguamenti apportati fanno parte di un pacchetto complessivo che comprende misure susseguenti alla pubblicazione del Rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI e tengono conto dei pareri espressi in sede di indagine conoscitiva. L'ordinanza sottoposta a revisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.
Nel quadro della quarta valutazione reciproca, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha constatato varie carenze nel dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera viene pertanto sottoposta a una procedura che prevede un approfondito esame susseguente. Affinché possa uscire dalla procedura di enhanced follow-up, la Svizzera deve altresì apportare una serie di adeguamenti all'ORD-FINMA. Il progetto fa parte di un pacchetto complessivo che comprende misure susseguenti alla pubblicazione del Rapporto di valutazione della Svizzera del GAFI, in merito al quale il Consiglio federale ha già informato nel suo comunicato stampa del 28 giugno 2017.
L'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) contiene misure volte a eliminare le carenze emerse dalla quarta valutazione reciproca del GAFI. Inoltre, in essa confluiscono le conoscenze che la FINMA ha ottenuto nel quadro della sua prassi di vigilanza e di enforcement. Essendo l'entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2020, gli intermediari disporranno del tempo necessario per conformarsi agli adeguamenti. In occasione del prossimo esame susseguente il GAFI potrà pertanto constatare i significativi progressi compiuti dalla Svizzera.
L'ORD-FINMA sottoposta a revisione parziale concretizza i requisiti relativi alla sorveglianza globale dei corrispondenti rischi. Ciò riguarda gli intermediari finanziari svizzeri che possiedono succursali o società del gruppo all'estero. Vengono altresì precisate le misure necessarie sul piano della gestione dei rischi, in caso di ricorso a società di sede o a strutture complesse oppure se sussistono relazioni con paesi a rischio elevato. Inoltre, la FINMA abbassa il valore di soglia per le misure d'identificazione concernenti le transazioni in contanti, portandolo al livello richiesto dal GAFI di 15 000 franchi.
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