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Sanzione internazionale

Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2)

In data 6 marzo 2019 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe. La modifica entra in vigore il 7 marzo 2019, alle ore 18:00.


La modifica può essere consultata sul sito Internet della SECO.


Gli intermediari finanziari sono tenuti a procedere immediatamente al blocco dei relativi valori patrimoniali e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla SECO conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall’obbligo di informare immediatamente l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.

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