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Comunicato stampa
Fintech
2019

La FINMA si esprime in merito agli «stable coin»

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica un documento integrativo alla Guida pratica concernente i cosiddetti «stable coin» secondo il diritto svizzero in materia di vigilanza. Dal 2018 la FINMA si occupa in misura sempre maggiore di progetti con stable coin. Al riguardo la FINMA conferma di aver ricevuto una richiesta di Libra Association, con sede a Ginevra, per la valutazione del progetto Libra dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza. La FINMA fornisce le prime indicazioni sulla valutazione secondo il diritto svizzero vigente.

In relazione ai progetti fondati sulle logiche della tecnologia blochckain, dalla metà del 2018 la FINMA ha constatato un incremento dei progetti di emissione dei cosiddetti «stable coin». I progetti in questo ambito mirano perlopiù a contenere la volatilità dei prezzi dei token di pagamento (p. es. bitcoin), ancorando i token a dei valori patrimoniali (p. es. valute fiat, materie prime, beni immobiliari o valori mobiliari). Nel suo documento integrativo alla Guida pratica sulle initial coin offering (ICO), la FINMA fornisce varie indicazioni in merito al modo in cui essa inquadra, nella sua prassi di vigilanza, gli stable coin secondo il diritto in materia di vigilanza svizzero.


Inquadramento degli stable coin secondo il diritto svizzero


Il diritto dei mercati finanziari svizzero è fondamentalmente strutturato sui principi, e nella sua applicazione la FINMA si basa sul principio della neutralità tecnologica. Il trattamento secondo il diritto in materia di vigilanza degli stable coin da parte della FINMA è in linea con l’approccio finora adottato in materia di token: l’attenzione è rivolta alla funzione economica e allo scopo di un token ("substance over form"). Al riguardo, la FINMA tiene conto sia dei principi di valutazione comprovati ("same risks, same rules") sia delle particolarità del singolo caso.

 

La struttura concreta degli stable coin è fortemente differenziata. A seconda dei valori patrimoniali a cui lo stable coin viene ancorato (p. es. valute, materie prime, beni immobiliari o valori mobiliari) e al diritto legale che sussiste per il relativo proprietario possono delinearsi differenti requisiti secondo il diritto in materia di vigilanza (per una visione d’insieme si consulti il documento integrativo alla Guida pratica sulle ICO, allegato 2). I punti di contatto con le leggi sui mercati finanziari concernono in particolare gli ambiti della lotta contro il riciclaggio di denaro e del commercio di valori mobiliari. Vi sono ulteriori punti di contatto con la Legge sulle banche o con la Legge sugli investimenti collettivi come pure con la Legge sull’infrastruttura finanziaria.


La FINMA conferma la richiesta di Libra Association


Libra Association ha chiesto alla FINMA di valutare l’inquadramento dal punto di vista del vigente diritto in materia di vigilanza svizzero del pianificato progetto Libra e della contestuale emissione di uno stable coin. La FINMA conferma di aver ricevuto questa richiesta. Questo tipo di richieste di valutazione giuridica sono consuete in particolare per i progetti innovativi. Rientra nei compiti della FINMA comunicare ai potenziali partecipanti al mercato in che modo essa applica il diritto in materia di vigilanza svizzero.


Di seguito la FINMA esplica l’inquadramento indicativo di tale progetto secondo il diritto in materia di vigilanza svizzero, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili. L’inquadramento potrà subire delle modifiche qualora il progetto venisse ulteriormente sviluppato.

  • In Svizzera un progetto di questo tipo potrebbe essere attuato solo previa autorizzazione ai sensi del diritto dei mercati finanziari. Il progetto, così com’è presentato, necessiterebbe di un’autorizzazione della FINMA quale sistema di pagamento secondo la Legge sull’infrastruttura finanziaria (LinFi).
  • I requisiti per i sistemi di pagamento in Svizzera si basano sugli standard internazionali correnti, in particolare i Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI). Tali requisiti valgono in particolare anche per i rischi cibernetici.
  • Un sistema di pagamento svizzero sottostà automaticamente alla Legge sul riciclaggio di denaro. Per quanto concerne la lotta contro il riciclaggio di denaro, occorrerebbe garantire il rispetto dei più elevati standard internazionali nell'intero ecosistema di questo progetto, il quale dovrebbe essere immune da rischi superiori di riciclaggio di denaro.
  • Ai sensi della LInFi, tutti i servizi accessori di un sistema di pagamento che aumentano i rischi devono essere altresì subordinati all’osservanza di condizioni supplementari. Ciò consente di contrastare, grazie alle corrispondenti condizioni, tutti i rischi di un sistema di pagamento svizzero, compresi i rischi di natura bancaria ("same risks, same rules"). Essendo prevista l’emissione di propri token di pagamento, i servizi pianificati del progetto libra esulerebbero palesemente da un mero sistema di pagamento e pertanto sarebbero subordinati all’osservanza di tali condizioni supplementari.
  • Le condizioni supplementari relative ai servizi accessori concernerebbero in particolare l’ambito dei requisiti in materia di ripartizione del capitale (per i rischi di credito, di mercato e operativi), di liquidità e di ripartizione dei rischi, come pure la gestione della riserva.
  • Le condizioni supplementari dovrebbero basarsi sugli standard riconosciuti per attività comparabili sul mercato finanziario ed essere adeguate alle dimensioni del progetto. Per esempio, i rischi di natura bancaria dovrebbero pertanto sottostare a condizioni normative simili a quelle bancarie. Un’autorizzazione quale sistema di pagamento permetterebbe pertanto di combinare le condizioni rilevanti del diritto delle infrastrutture finanziarie e del diritto bancario.

 

Come condizione di base per un’autorizzazione a operare quale sistema di pagamento, i redditi dalla gestione della riserva dovrebbero spettare a e i rischi legati alla gestione della riserva dovrebbero essere assunti integralmente da Libra Association, anziché, come nel caso di un offerente di fondi, dal titolare dello stable coin.

 

In ragione della prospettata portata internazionale del progetto, sarebbe indispensabile mettere a punto una procedura coordinata sul piano internazionale. In particolare occorrerebbe definire a livello internazionale i requisiti concernenti la gestione della riserva e la corporate governance in tale gestione come pure quelli afferenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro.


Questioni che esulano dal diritto in materia di vigilanza


La FINMA avvierebbe un’eventuale procedura di autorizzazione secondo il diritto in materia di vigilanza svizzero solo se venisse inoltrata una domanda concreta di autorizzazione. In conformità alla prassi vigente, la FINMA non informerebbe né in merito allo stato della procedura in corso, né sul momento in cui quest’ultima potrebbe essere conclusa.


Ulteriori questioni correlate al progetto libra, per esempio inerenti ad aspetti di diritto fiscale, diritto in materia di concorrenza o diritto in materia di protezione dei dati, esulano dal diritto in materia di vigilanza e, pertanto, dalla sfera di competenza della FINMA.

Contatto:

Tobias Lux, portavoce
Tel.+41 (0)31 327 91 71
tobias.lux@finma.ch

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Ultima modifica: 11.09.2019 Dimensioni: 0.4  MB
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