L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua le disposizioni d’esecuzione concernenti le esigenze sui fondi propri per le banche. La Svizzera recepisce così gli ultimi miglioramenti alla regolamentazione bancaria previsti in conformità agli standard internazionali di Basilea III in seguito alla recente crisi finanziaria. La FINMA avvia un’indagine conoscitiva in materia che si concluderà il 25 ottobre 2022.
Lo standard bancario internazionale di Basilea III comprende norme concernenti i fondi propri computabili, l’ammontare dei fondi propri per l’assorbimento delle perdite, la ripartizione del rischio, la liquidità e la pubblicazione. Dal 2013, il legislatore ha progressivamente integrato nel diritto svizzero il pacchetto di riforme noto come «Basilea III» messo a punto a seguito dell’ultima crisi finanziaria. Il recepimento della versione finale dei cosiddetti standard di Basilea III segna la conclusione di questo processo.
Con l’introduzione della versione finale degli standard di Basilea III vengono modificate le norme concernenti il calcolo delle esigenze sui fondi propri, in particolare per i rischi di credito, di mercato e operativi. Oltre ad aumentare la sensibilità al rischio delle esigenze sui fondi propri, le nuove norme puntano a migliorare la comparabilità di tali esigenze e dei soggiacenti indicatori. A tale scopo, è stato ridotto il margine di libertà per gli approcci modello soggetti all’obbligo di autorizzazione in base ai quali le banche calcolano le loro esigenze di fondi propri per i rischi di credito e di mercato. D’ora in poi, le esigenze per i rischi operativi verranno calcolate secondo un unico approccio standard, mentre finora erano disponibili due approcci standard e un approccio modello. Inoltre, l’introduzione di un cosiddetto output floor garantisce che le esigenze di fondi propri orientate al rischio per le banche che utilizzano approcci modello non si collochino al di sotto del 72,5 per cento delle esigenze secondo gli approcci standard a partire dal 2028.
Ai fini del recepimento della versione finale degli standard di Basilea III, il Consiglio federale adegua l’Ordinanza sui fondi propri, mentre l’Autorità di vigilanza le corrispondenti disposizioni d’esecuzione sotto forma di cinque nuove ordinanze FINMA. Nel contempo, essa abroga cinque su sei circolari FINMA rilevanti in materia. Il Dipartimento federale delle finanze pone in consultazione l’ordinanza del Consiglio federale fino al 25 ottobre 2022 (cfr. Comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze). Contemporaneamente, la FINMA svolge un’indagine conoscitiva sulle sue ordinanze. L’Ordinanza sui fondi propri del Consiglio federale e le corrispondenti ordinanze FINMA entreranno in vigore il 1° luglio 2024.
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