Il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha adottato ulteriori sanzioni nei confronti della Russia. Ha modificato l'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (SR 946.231.176.72).
A decorrere dal 23 novembre 2022 il Consiglio federale riprende le restanti misure dell'ottavo pacchetto di sanzioni. Queste ultime comprendono una base giuridica per introdurre limiti massimi di prezzo al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi russi (oil price cap) e limitazioni riguardanti altri prodotti siderurgici, beni per l'aviazione e l'industria spaziale e beni economicamente importanti per la Russia. I provvedimenti includono anche il divieto di fornire altri servizi (consulenza informatica, ingegneria, architettura, consulenza giuridica) al governo russo e a imprese russe, nonché di far parte dei consigli di amministrazione di alcune società statali russe. Oltre ad adottare le misure dell'ottavo pacchetto di sanzioni dell'UE, il Consiglio federale ha emanato un embargo sulle armi (compresi i servizi finanziari corrispondenti, la concessione di mezzi finanziari nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa) nei confronti della Russia, peraltro esteso anche all'Ucraina per motivazioni inerenti alla neutralità svizzera.
Le modifiche sono entrata in vigore il 23 novembre 2022 alle ore 18.00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une communicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.