L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha concluso il procedimento di enforcement avviato nei confronti di Credit Suisse in merito alla relazione d’affari intrattenuta con l’imprenditore Lex Greensill e le sue società. In questo contesto la FINMA ha constatato che Credit Suisse ha gravemente violato gli obblighi sanciti dal diritto in materia di vigilanza per quanto concerne la gestione dei rischi e l’adeguata organizzazione d’esercizio. La FINMA ordina l’adozione di misure correttive. D’ora in poi la banca dovrà verificare periodicamente a livello di membro della direzione le (circa 500) relazioni d’affari più importanti, in particolare sotto il profilo del rischio di controparte. La banca è altresì tenuta a fissare in un apposito documento le responsabilità dei suoi (circa 600) collaboratori di rango più elevato. Inoltre, la FINMA ha avviato quattro procedimenti di enforcement nei confronti di ex manager di Credit Suisse.
Nel marzo 2021 Credit Suisse ha chiuso a breve scadenza quattro fondi in relazione con società dell’imprenditore Lex Greensill (di seguito denominati «Greensill»). Tali fondi sono stati distribuiti a investitori qualificati e nella documentazione dei clienti è stato indicato che presentavano un rischio basso. Al momento della chiusura, i clienti avevano investito complessivamente circa dieci miliardi di USD nei predetti fondi. Immediatamente dopo la chiusura dei fondi nel marzo 2021 la FINMA ha adottato vari provvedimenti d’urgenza volti a ridurre il rischio e avviato un procedimento di enforcement. Nello specifico si trattava di accertare se, nella relazione d’affari con Greensill, il gruppo Credit Suisse abbia violato il diritto in materia di vigilanza svizzero.
Struttura dei fondi
Nel 2017 Credit Suisse aveva lanciato in collaborazione con Greensill il primo dei quattro fondi nell’ambito del finanziamento della catena di approvvigionamento. In questo tipo di finanziamento, il prezzo di acquisto di un bene con un termine di pagamento viene immediatamente rimborsato da una società di finanziamento (anziché dall’acquirente effettivo) con una riduzione. In cambio, la società di finanziamento riceve un credito nei confronti dell’acquirente effettivo. Se l’acquirente paga l’intero prezzo di acquisto, la società di finanziamento ottiene un profitto. Greensill fungeva da società di finanziamento, cartolarizzava i crediti e trasferiva i titoli ai quattro fondi di Credit Suisse. Al riguardo era stato previsto che una copertura assicurativa specifica garantisse la maggior parte dei crediti in caso di inadempienza degli acquirenti.
Dall’inchiesta della FINMA è emerso che la società di asset management di Credit Suisse aveva complessivamente scarse conoscenze e poco controllo sui crediti in questione. La selezione e la verifica non erano di fatto operate da Credit Suisse quale asset manager, bensì dalla stessa Greensill. Credit Suisse aveva incaricato quest’ultima anche di stipulare la copertura assicurativa a proprio nome.
I fondi hanno acquistato anche possibili crediti futuri
Nel corso del tempo il carattere di rischio dei fondi è cambiato radicalmente. In alcuni casi Greensill trasferiva ai fondi altresì crediti futuri non ancora in essere e pertanto anche aspettative di un’impresa nei confronti di eventuali crediti futuri. Con la vendita di crediti futuri ai fondi di Credit Suisse, Green-sill finanziava imprese proprie la cui solvibilità era dubbia.
Dall’inchiesta della FINMA è emerso che inizialmente Credit Suisse non si è resa conto della portata di tale cambiamento. Inoltre, non era a conoscenza e non esercitava alcun controllo in merito alla quantità di crediti effettiva-mente dovuti per contratto. Al riguardo, ha fatto affidamento sulla copertura assicurativa organizzata da Greensill.
Molti indizi critici, reazioni troppo poco adeguate
In seguito alla chiusura di un fondo presso un altro offerente di fondi, che aveva precedentemente già collaborato con Greensill, nel 2018 sono state rivolte a Credit Suisse varie richieste di informazioni in merito ai fondi in relazione con Greensill. I rappresentanti dei media hanno più volte posto domande critiche e chiesto informazioni alla direzione della banca. Anche la FINMA ha ripetutamente posto domande critiche agli organi direttivi del gruppo bancario sulla relazione d’affari intrattenuta con Greensill e i rischi ad essa connessi.
Dal canto suo, Greensill aveva annunciato alla banca di prevedere un ingresso in borsa con Credit Suisse, preliminarmente al quale necessitava di un credito transitorio. La persona preposta alla gestione dei rischi nell’ambito della concessione del credito in seno a Credit Suisse aveva individuato una serie di rischi nel modello operativo di Greensill e dunque raccomandato internamente alla banca di non erogare il credito. Tale raccomandazione è stata respinta da un alto dirigente.
Dall’inchiesta della FINMA è emerso che la banca aveva affidato la gestione delle questioni critiche o dei segnali di allerta a collaboratori competenti in prima persona della relazione d’affari con Greensill e dunque non indipendenti. Credit Suisse aveva anche interpellato a più riprese Lex Greensill e aveva ripreso le sue risposte per le proprie prese di posizione. Per questi motivi, la banca ha fornito alla FINMA informazioni in parte false ed eccessivamente ottimistiche sul processo di selezione dei crediti come pure sull’esposizione dei fondi nei confronti di determinati debitori.
Lacune nella gestione dei rischi e nell’organizzazione d’esercizio
Con il suo procedimento, la FINMA è giunta alla conclusione che per diversi anni il gruppo Credit Suisse, nel contesto della relazione d’affari intrattenuta con Lex Greensill, ha gravemente violato l’obbligo di individuare, limitare e controllare adeguatamente i rischi sancito dal diritto in materia di vigilanza. Per il periodo oggetto dell’inchiesta la FINMA ha altresì constatato gravi lacune nell’organizzazione d’esercizio della banca. Inoltre la banca, quale asset manager, non ha adempiuto in misura sufficiente i propri obblighi sanciti dal diritto in materia di vigilanza. La FINMA constata pertanto una grave violazione del diritto in materia di vigilanza svizzero.
Rivisitazione dell’assetto interno di Credit Suisse
In seguito a proprie indagini interne in relazione al caso di specie, Credit Suisse ha deciso di attuare misure organizzative ad ampio raggio. Nello specifico, sono state riviste le strutture di governance e sono stati rafforzati i processi di controllo, segnatamente nell’approvazione e nella sorveglianza dei fondi. La FINMA è a favore di tali misure. Nel contempo, essa ordina varie misure supplementari volte a migliorare ulteriormente la gestione del rischio e la governance del gruppo bancario.
Misure ordinate dalla FINMA
La relazione d’affari con Greensill è stata più volte trattata a livello di direzione in seno a Credit Suisse, sebbene per lo più solo in modo circostanziato in relazione a un evento o a una richiesta specifica. Ai vertici mancava una visione d’insieme e un’analisi regolare e coerente dei rischi in relazione a Greensill. Pertanto, la FINMA ordina al gruppo bancario di valutare, d’ora in poi, le relazioni d’affari rilevanti in base ai rischi. In futuro la banca dovrà verificare complessivamente, con frequenza regolare, a livello di membro della direzione le (circa 500) relazioni d’affari più importanti, in particolare sotto il profilo del rischio di controparte. Inoltre, gli ambiti di responsabilità dei (circa 600) manager di rango più elevato della banca dovranno essere fissati in un apposito documento. Se non organizzano e gestiscono la propria area di competenza in modo tale da prevenire quanto più possibile i comportamenti scorretti, devono essere sanzionati dalla banca, per esempio con una riduzione della remunerazione variabile. La FINMA nominerà un incaricato della verifica con il compito di verificare il rispetto di queste misure di vigilanza.
Accertamento delle responsabilità individuali
Inoltre, la FINMA ha avviato quattro procedimenti di enforcement nei confronti di ex manager di Credit Suisse. La FINMA non fornisce ulteriori ragguagli in merito a tali procedimenti, in particolare sull’identità delle persone coinvolte.
Procedimenti nei confronti di singole persone come strumento di enforcement della FINMALa FINMA può vietare alle persone che hanno commesso una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza l’esercizio di un’attività dirigente presso un istituto sottoposto alla sua vigilanza. Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni. La FINMA impiega lo strumento del divieto di esercizio della professione con maggiore assiduità soprattutto dal 2014. Complessivamente ha pronunciato circa 60 divieti di questo tipo, a carico di manager operativi a tutti i livelli gerarchici. Tale provvedimento ha carattere preventivo e persegue in particolare l’obiettivo di evitare che la persona interessata o altri soggetti attivi sul mercato finanziario commettano in futuro violazioni analoghe delle disposizioni di legge vigenti. Nella sua veste di autorità di vigilanza il cui compito è innanzitutto quello di evitare danni futuri nel suo ambito di sorveglianza, la FINMA ha altresì la possibilità di rinunciare a ordinare divieti di esercizio della professione e dell’attività se le persone in questione hanno definitivamente abbandonato l’ambito assoggettato.
Per poter ordinare un divieto di esercizio della professione, la FINMA deve essere in grado di provare che una persona ha una responsabilità diretta, individuale e causale per una grave violazione del diritto in materia di vigilanza. È necessaria la presenza di comprovate inadempienze degli obblighi (per esempio omissioni contrarie a un obbligo di agire) che sono concretamente sfociate in tali violazioni. In conformità al diritto in materia di vigilanza, la responsabilità di una persona per una violazione di legge non può essere desunta esclusivamente dal suo rango gerarchico o dalla sua posizione.
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