La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una modifica dell’allegato 4 dell’ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia (RS 946.231.149.82).
Con decisione del 31 gennaio 2024 il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite competente ha modificato la lista delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni. La modifica è direttamente applicabile in Svizzera. Il 2 febbraio 2024 la SECO ha pertanto aggiornato la banca dati delle sanzioni SESAM (SECO Sanctions Management) determinante per la Svizzera e pubblicato l'adequamento sul suo
sito Internet.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.