Il Parlamento e il Consiglio federale introducono dal 1° marzo 2024 una nuova categoria di fondi esonerata dall’obbligo di autorizzazione. Il cosiddetto Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) non è soggetto all’obbligo di autorizzazione né alla vigilanza della FINMA. Contestualmente il Consiglio federale modifica l’Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) – in particolare nell’ambito della gestione della liquidità – nonché ulteriori ordinanze.
Nel mese di dicembre del 2021 il Parlamento aveva deciso di introdurre una nuova categoria di fondi, il cosiddetto
Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), e ha modificato di conseguenza la Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il Consiglio federale pone ora in vigore le modifiche con effetto dal 1° marzo 2024. Questo tipo di fondi è un investimento collettivo di capitale che non necessita dell’approvazione o dell’autorizzazione della FINMA né è soggetto alla sua vigilanza; come corollario è accessibile unicamente a investitori qualificati ed èamministrato da istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA.
Istituti responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di L-QIF
L’osservanza delle disposizioni in vigore per il L-QIF compete esclusivamente agli istituti che amministrano questa categoria di fondi. Per ragioni di trasparenza il fondo deve essere designato come
«Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF» sulla prima pagina della documentazione del fondo e nella pubblicità. Inoltre dev'essere indicato che il fondo è esonerato dall’obbligo di approvazione e autorizzazione e non è soggetto alla vigilanza della FINMA. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) terrà un
elenco pubblico di tutti i L-QIF. Alla FINMA non competono le questioni di interpretazione della normativa relativa al L-QIF né l’emanazione di disposizioni specifiche in materia.
Ulteriori modifiche nella regolamentazione sugli investimenti collettivi di capitale
Alla Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e all’Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) sono state apportate modifiche anche in altri ambiti per consentire di attuare gli standard internazionali, seguire gli sviluppi del mercato e aumentare la certezza del diritto.
Il legislatore crea in particolare una base giuridica per gli Exchange Traded Funds (ETF) svizzeri, compresi nuovi obblighi di pubblicazione. In linea con gli standard internazionali è stata inoltre rafforzata la resilienza degli investimenti collettivi di capitale mediante ulteriori prescrizioni in materia di liquidità, al fine di assicurare che la liquidità dell’investimento collettivo sia adeguata agli investimenti, alla politica d’investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza dei rimborsi. Nell’OICol sono stati inoltre inseriti ulteriori requisiti concernenti la gestione della liquidità nell’amministrazione di investimenti collettivi di capitale.
È altresì stata definita una base legale per la costituzione dei cosiddetti side pocket, ossia la segregazione di singoli investimenti divenuti illiquidi di un investimento collettivo di capitale. Un’altra disposizione stabilisce la procedura e le comunicazioni obbligatorie in caso di violazione attiva delle prescrizioni di investimento.
Termini transitori per gli investimenti collettivi di capitale già approvati
Le nuove disposizioni della LICol e dell’OICol entrano in vigore il 1° marzo 2024 e si applicano ai nuovi investimenti collettivi di capitale a partire da questa data. Per gli investimenti collettivi di capitale già approvati o autorizzati vigono invece termini transitori di due anni in ambiti specifici, per esempio per i nuovi obblighi di pubblicazione e di identificazione delle operazioni di prestito titoli e delle operazioni pensionistiche così come per gli ETF svizzeri. Anche i requisiti in materia di liquidità in riferimento agli investimenti collettivi di capitale in essere devono essere adempiuti entro due anni dall’entrata in vigore delle modifiche, mentre i nuovi investimenti collettivi di capitale (incl. gli L-QIF) devono adempiere le prescrizioni a partire dalla loro costituzione.
Comunicato stampa del Consiglio federale