Il 30 ottobre 2024 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Bielorussia. In questo modo reagisce al protrarsi del continuo coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa contro l’Ucraina e si unisce all’Unione europea (UE), che a giugno ha emanato misure supplementari il 29 giugno 2024. Il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (SR 946.231.116.9).
Le misure mirano ad armonizzare ulteriormente le sanzioni nei confronti della Bielorussia con quelle in vigore contro la Russia in relazione alla situazione in Ucraina. Uno degli obiettivi è impedire il loro aggiramento.
A livello finanziario viene introdotto il divieto di investire in società che operano nel settore bielorusso dell'energia. In ambito commerciale, invece, sono stati inaspriti i divieti di esportazione e importazione: ad esempio sono ora vietati l'acquisto e l'importazione di oro, diamanti, carbone e petrolio greggio proveniente dalla Bielorussia o originario della Bielorussia. D'ora in poi i divieti di vendita e di esportazione verso la Bielorussia si applicheranno anche ai beni di lusso, ai beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, ai beni per il rafforzamento dell'industria, ai carboturbi e agli additivi per carburanti, nonché ai beni per la navigazione marittima.
Inoltre, gli attuali divieti (p. es. quelli relativi ai beni a duplice impiego) saranno estesi per includere il transito attraverso la Bielorussia. Analogamente alle sanzioni nei confronti della Russia, verrà introdotto l'obbligo per gli esportatori di proibire contrattualmente la riesportazione da un Paese terzo verso la Bielorussia di alcuni beni, tra cui quelli inseriti in apparecchiature utilizzate per la guerra in Ucraina («common high priority items»). La misura punta a impedire che le sanzioni in vigore in Svizzera vengano aggirate attraverso Paesi terzi.
Le modifiche entrano in vigore il 31 ottobre 2024.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono attuare i divieti, procedere al blocco dei valori patrimoniali delle persone sanzionate e annunciare le relazioni d'affari interessate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari, in caso di sospetti, dallo svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di dissiparli, dal darne senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 LRD.