Dall’inizio del 2020 i gestori patrimoniali e i trustee che esercitano la loro attività a titolo professionale sono assoggettati a un obbligo di autorizzazione. All’entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), la maggioranza degli istituti con obbligo di autorizzazione ha approfittato di un termine transitorio. La maggior parte delle 1699 richieste pervenute entro la relativa scadenza è stata trattata e conclusa. I nuovi requisiti di autorizzazione da rispettare in modo permanente mirano in primo luogo alla tutela degli investitori da pratiche commerciali sleali e al rafforzamento della reputazione della piazza finanziaria svizzera.
Con l’entrata in vigore della LIsFi, il 1° gennaio 2020, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano di un’autorizzazione della FINMA per l’esercizio della loro attività a titolo professionale. Per gli istituti esistenti, la legge concedeva un termine transitorio di tre anni. A fine febbraio 2025 la FINMA ha portato a termine il trattamento di oltre il 94% delle 1699 richieste pervenute entro la fine del 2022.
«Con i nuovi requisiti di autorizzazione la FINMA ha fissato standard qualitativi elevati e di portata capillare. Chi affida il proprio denaro a un gestore patrimoniale o a un trustee, deve poter partire dal presupposto che esso rispetti standard minimi adeguati e che vi sia una vigilanza sugli stessi», afferma il Direttore della FINMA Stefan Walter.
Concentrazione di richieste alla fine del termine transitorio
Malgrado la raccomandazione della FINMA di intraprendere il processo di autorizzazione per tempo (comunicato stampa del 16 settembre 2021), oltre la metà delle richieste alla FINMA si è concentrata negli ultimi quattro mesi del termine transitorio di tre anni. Molte delle richieste presentate in ritardo erano caratterizzate da una qualità critica, aspetto che ha ritardato l’autorizzazione della FINMA. Per oltre il 40% delle richieste la FINMA ha esortato l’istituto almeno cinque volte affinché apportasse miglioramenti. Delle 94 richieste ancora in sospeso, pervenute prima della scadenza del termine transitorio, circa la metà è oggetto di chiarimenti sulla garanzia di un’attività irreprensibile, per esempio perché i garanti dell’irreprensibilità o gli istituti sono o erano implicati in un procedimento penale.
Stato delle autorizzazioni
Al 28 febbraio 2025, delle 1864 richieste pervenute dall’introduzione dell’obbligo di autorizzazione, la FINMA ne ha potute autorizzare nel complesso 1532. In concreto, su 1699 istituti che hanno presentato la propria richiesta entro la fine del 2022, 1428 hanno ottenuto un’autorizzazione, mentre su 165 istituti che hanno trasmesso la loro richiesta dall’inizio del 2023, ne sono stati autorizzati 104. 131 richieste presentate (l’8% del totale) sono state ritirate dagli istituti.
La direttrice della divisione Asset management, Marianne Bourgoz Gorgé, trae il seguente bilancio finale: «A ben due anni dalla scadenza del termine transitorio, delle richieste presentate entro la fine del 2022 sono rimaste in sospeso solo quelle di elevata complessità oppure quelle che non hanno ancora potuto essere autorizzate per i lenti riscontri da parte dei richiedenti o per il mancato rispetto dei requisiti di legge. Tali istituti hanno il diritto di continuare a esercitare la loro attività fino alla decisione definitiva della FINMA. La FINMA continuerà a impegnarsi attivamente per avanzare nel trattamento di queste pratiche. La maggior parte dei dossier di autorizzazione, oltre il 94%, è tuttavia già stata portata a termine».
Gli istituti autorizzati hanno già annunciato una serie di modifiche che richiedevano un’autorizzazione preliminare della FINMA. In totale sono state presentate 3221 richieste di modifica. Per il futuro, la FINMA prevede circa 1700 richieste di modifica all’anno.
Vigilanza continua e intensiva
Il modello di vigilanza a due livelli prevede che la vigilanza continua (compresa l’attività di audit) sui gestori patrimoniali e i trustee sia esercitata fondamentalmente dagli organismi di vigilanza (OV) autorizzati dalla FINMA e soggetti alla sua vigilanza. In caso di indizi di irregolarità presso gli istituti che lo stesso OV non può risolvere, il caso viene trasmesso alla FINMA, che da parte sua attraverso ulteriori misure di vigilanza ripristina la situazione conforme presso l’istituto autorizzato. Il numero dei casi passati dall’OV alla FINMA per un accertamento preliminare nonché il numero di istituti sottoposti alla vigilanza intensiva della FINMA sono aumentati sensibilmente nel secondo semestre del 2024.