Le obbligazioni fondiarie sono titoli analoghi alle obbligazioni che servono al finanziamento a lungo termine dei crediti ipotecari di primo grado concessi dalle banche.
Una catena di sicurezza singolare
A differenza dei prestiti obbligazionari tradizionali, l’obbligazione fondiaria svizzera offre garanzie particolarmente ampie e disciplinate a livello legislativo. Da un lato l’emittente delle obbligazioni fondiarie e le banche contraenti il prestito rispondono con i fondi propri, dall’altro i debitori ipotecari delle banche garantiscono con i rispettivi immobili costituiti in pegno. Questa catena di sicurezza a più livelli è assolutamente unica al mondo. In Svizzera sono soltanto due gli istituti autorizzati all’emissione di obbligazioni fondiarie: la Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA fondata nel 1930 e, dal 1931, la Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA.
Vigilanza indiretta
La sorveglianza corrente delle due centrali di emissione di obbligazioni fondiarie rientra nella sfera di competenza della FINMA, che assolve a tale funzione avvalendosi ampiamente delle attività di verifica e rendiconto svolte da società di audit esterne.
Le società di audit verificano in particolare:
- l’osservanza delle prescrizioni sulla presentazione dei conti;
- l’osservanza delle prescrizioni statutarie e regolamentari;
- che l’emissione di obbligazioni fondiarie e la garanzia di prestiti sia conforme alla legge;
- che la copertura di obbligazioni fondiarie e prestiti sia conforme alla legge;
- che la stima e la costituzione in pegno dei pegni immobiliari siano conformi alla legge.