Il sistema di compensazione dei valori mobiliari gestito dalla controparte centrale (Central Counterparty, CCP) e il sistema di consegna e di regolamento dei valori mobiliari gestito dal depositario centrale (Central Securities Depository, CSD) sono considerati infrastrutture critiche per la funzionalità dei mercati dei valori mobiliari svizzeri. La loro stabilità e disponibilità, anche nei periodi di crisi, costituiscono un elemento fondamentale affinché gli investitori possano avere fiducia nei corrispondenti valori patrimoniali.
La controparte centrale s’interpone nel commercio delle cartevalori in borsa e in parte anche nel commercio fuori borsa (Over the Counter, OTC) in qualità di intermediario nei contratti. In una transazione funge sia da compratore sia da venditore, assumendo così la funzione di garante dell’adempimento delle obbligazioni assunte. Affinché il regolamento e l’adempimento delle operazioni avvenga in maniera regolare in entrambe le direzioni anche nel caso in cui una delle parti coinvolte nel commercio non rispetti le proprie obbligazioni di pagamento o di consegna, la controparte centrale impone a tutte le parti coinvolte nel commercio garanzie sotto forma di valori mobiliari e denaro.
I valori mobiliari negoziati in borsa sono depositati fisicamente presso un depositario centrale autorizzato oppure sono registrati come titoli contabili presso di esso. Il depositario centrale si assume innanzitutto il regolamento (settlement) delle transazioni di valori mobiliari .
Il depositario centrale provvede inoltre affinché i valori mobiliari vengano custoditi in maniera regolamentare e i titoli contabili registrati.
Il depositario centrale deve inoltre garantire che le transazioni rilevanti correlate ai valori mobiliari, come il pagamento di interessi o di dividendi, aumenti del capitale e ulteriori misure di capitalizzazione vengano effettuate a livello centrale (corporate actions).
La vigilanza della FINMA è imperniata sull’organizzazione e sulla gestione dei rischi di mercato, di credito, di liquidità e operativi da parte delle infrastrutture del mercato finanziario assoggettate.
Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, anche la Banca nazionale sorveglia, ai sensi dell’art. 19 della Legge sulla Banca nazionale (LBN), le controparti centrali come pure i sistemi di pagamento e i sistemi di regolamento delle operazioni in titoli di rilevanza sistemica per la piazza finanziaria svizzera. Nel quadro della sua funzione di sorveglianza, la Banca nazionale svizzera (BNS) fissa esigenze particolari per tali infrastrutture del mercato finanziario e ne verifica il rispetto. La FINMA e la Banca nazionale svizzera (BNS) cooperano nella vigilanza sulle controparti centrali e i depositari centrali.