Obbligo di presentare un rapporto nell’intermediazione assicurativa

La Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e l’Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) prevedono per gli intermediari assicurativi registrati l’obbligo di presentare annualmente alla FINMA un rapporto.

Rapporto all’attenzione della FINMA

La Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e l’Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) prevedono per gli intermediari assicurativi registrati l’obbligo di presentare annualmente alla FINMA un rapporto.

Tale obbligo vige dal 1° gennaio 2024 ed è pertanto già applicabile per l’esercizio 2024.

Rilevamento degli indicatori e delle informazioni importanti

Come sancito dall’art. 190b cpv. 1 dell’OS, la FINMA rileva annualmente presso gli intermediari assicurativi registrati gli indicatori e le informazioni importanti necessari alla sorveglianza della loro attività.

Tale rilevamento viene effettuato per le persone fisiche esercitanti un’attività lucrativa dipendente tramite l’impresa individuale, la società di persone o la persona giuridica a nome della quale offrono o stipulano contratti di assicurazione. Si veda al riguardo l’art. 190b cpv. 2 OS e, sull’attività lucrativa dipendente, l’art. 183 lett. c OS.

La natura e la portata degli indicatori e delle informazioni rilevati dalla FINMA dipendono dalle dimensioni, dalla tipologia e dai rischi dell’attività esercitata (art. 190b cpv. 4 OS). Questa categorizzazione viene definita sulla base dei dati di registrazione raccolti con la documentazione addizionale ed è applicata per la prima volta per il rilevamento relativo all’esercizio 2025.

Disposizioni tecniche di esecuzione

L’art. 190b cpv. 5 OS conferisce alla FINMA la competenza di emanare disposizioni tecniche di esecuzione concernenti il rapporto. L’art. 93 dell’Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA; RS 961.011.1) sancisce che

  • gli intermediari assicurativi devono trasmettere il rapporto sull’esercizio concluso (il giorno di riferimento è la fine dell’esercizio: 31 dicembre 20xx) alla FINMA al più tardi entro il 31 maggio dell’anno successivo; e che
  • la FINMA definisce e pubblica gli indicatori e le informazioni da rilevare per l’esercizio successivo entro e non oltre il 30 settembre.

Gli indicatori e le informazioni devono essere trasmesse tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) di volta in volta entro il 31 maggio. A tal fine, ogni anno a metà dicembre la FINMA invia agli intermediari assicurativi un modulo di rilevamento dei dati.

Per gli intermediari assicurativi vincolati, la FINMA rileva gli indicatori e le informazioni indirettamente nel quadro dell’esercizio della sua attività di vigilanza continua sulle imprese di assicurazione.

Eventuali domande in relazione all’obbligo di presentare un rapporto devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: vermittler.aufsicht@finma.ch

Rapporto relativo all’esercizio 2024

Per l’esercizio 2024, la FINMA effettua un rilevamento dalla portata ridotta al fine di acquisire le prime informazioni importanti per l’attività di vigilanza sugli intermediari assicurativi. Nella tabella di seguito riportata sono elencati gli indicatori e le informazioni che la FINMA rileva presso gli intermediari assicurativi registrati per l’esercizio 2024.

A metà dicembre, gli intermediari assicurativi verranno informati in merito alla pubblicazione del rilevamento sull’EHP. Inoltre, riceveranno un ausilio alla compilazione. Il rilevamento deve essere presentato entro il 31 maggio 2025.

Eventuali domande in relazione all’obbligo di presentare un rapporto devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: vermittler.aufsicht@finma.ch

Rapporto relativo all’esercizio 2025 – preavviso

La FINMA effettua un nuovo rilevamento per l’esercizio 2025. Si prevede che gli indicatori e le informazioni da presentare corrisponderanno in ampia misura a quelli relativi all’esercizio 2024.

Tuttavia, per l’esercizio 2025 la FINMA applicherà nella misura del possibile i requisiti dell’art. 190b art. 4 OS e pertanto nel rilevamento considererà le dimensioni, la tipologia e i rischi dell’attività d'intermediazione assicurativa esercitata. Al riguardo essa include in particolare i segmenti di clientela in cui operano gli intermediari assicurativi. Le informazioni aggiornate a tal fine sono tratte dal rapporto relativo all’esercizio 2024. Essa si orienta pertanto alle esigenze di protezione degli stipulanti. Ciò è anche in linea con la strategia di vigilanza della FINMA basata sulla protezione dei clienti.


Se nella valutazione del rilevamento relativo all’esercizio 2024 dovessero emergere elementi importanti ai fini della vigilanza, la FINMA si riserva di apportare adeguamenti circostanziati alla portata del rilevamento.


Eventuali domande in relazione all’obbligo di presentare un rapporto devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: vermittler.aufsicht@finma.ch

Dati e informazioni chiave per il reporting

Ultima modifica: 21.12.2023 Dimensioni: 0.42  MB
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