Gli intermediari assicurativi trovano di seguito un elenco dei diversi obblighi cui sono assoggettati, suddivisi per ambiti tematici.
Gli intermediari assicurativi hanno diversi obblighi d’informare nei confronti dei clienti. Tali informazioni devono essere formulate in modo comprensibile in un contratto (art. 45 LSA).
Ciò riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Gli intermediari finanziari non vincolati informano i clienti in merito a tutte le tipologie di indennità che ricevono da imprese di assicurazione o da terzi in relazione all’erogazione dei propri servizi (art. 45b LSA).
Ciò riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della loro attività (art. 43 cpv. 1 LSA in combinato disposto con l’art. 190 OS).
Affinché gli intermediari finanziari non vincolati possano iscriversi nel registro della FINMA, devono aver concluso una formazione. Gli intermediari assicurativi già iscritti nel registro della FINMA il 1° gennaio 2024 devono adempiere i requisiti in materia di formazione continua entro due anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione o al più tardi due anni dopo il riconoscimento dello standard minimo da parte della FINMA (art. 216c cpv. 7 OS). Ulteriori informazioni sui futuri standard per la formazione e la formazione continua sono disponibili sul sito internet dell’Associazione di formazione professionale nel settore delle assicurazioni (AFA).
Ciò riguarda le persone fisiche.
Gli intermediari assicurativi devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA (art. 41 cpv. 2 lett. b LSA in combinato disposto con l’art. 187 OS). Il requisito di irreprensibilità deve essere costantemente adempiuto ed è costituito da un lato dalle componenti di idoneità professionale (fitness) per l’attività di intermediario assicurativo (formazione e formazione continua), dall’altro lato dall’integrità (properness).
Ciò riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Gli intermediari assicurativi devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione (art. 184 cpv. 1 e allegato 6 in combinato disposto con l’art. 185 cpv. 1 OS). I mutamenti di grande importanza devono essere comunicati senza indugio alla FINMA mediante la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP).
Ciò riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Alla consulenza nell’intermediazione sulla vita qualificata si applicano obblighi specifici (cfr. art. 39h, 39j – 39k LSA).
Ciò riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
Gli intermediari finanziari non possono operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati (art. 44 cpv. 1 lett. b LSA). Inoltre, non possono collaborare con imprese di assicurazione che non dispongono della necessaria autorizzazione ai sensi della LSA (art. 44 cpv. 1 lett. a LSA).
Ciò riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.
La FINMA riscuote ogni anno dagli intermediari assicurativi assoggettati una tassa di vigilanza (art. 15 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1). Per le persone fisiche, la tassa annuale ammonta a CHF 475. La fattura per la tassa di vigilanza 2024 viene emessa nel terzo trimestre del 2024.
Ciò riguarda le persone fisiche.
La FINMA rileva annualmente presso gli intermediari assicurativi registrati gli indicatori e le informazioni importanti necessarie alla sorveglianza della loro attività (art. 190b OS).
Ciò riguarda le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall’intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti (art. 45a cpv. 1 LSA in combinato disposto con l’art. 182c OS). Se non può escludere un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l’intermediario assicurativo glielo comunica prima della conclusione del contratto d’assicurazione (art. 45a cpv. 2 LSA).
Ciò riguarda le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Tutti i collaboratori che esercitano un’attività di intermediazione ai sensi dell’art. 40 devono iscriversi nel registro della FINMA per gli intermediari assicurativi non vincolati. I collaboratori che operano come intermediari vincolati, ma non sono registrati come tali svolgono un’attività illecita (art. 41 cpv. 1 LSA).
Ciò riguarda le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Gli intermediari assicurativi garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA mediante prescrizioni interne e un’adeguata organizzazione d’esercizio (art. 188 OS).
Ciò riguarda le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Ai fini della registrazione, gli intermediari finanziari devono aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale (o garanzia finanziaria equivalente) per la società e i dipendenti che esercitano l’attività di intermediari assicurativi (art. 41 cpv. 2 lett. d LSA in combinato disposto con l’art. 189 OS). In caso di cambio di assicurazione o di modifica della copertura, occorre informare senza indugio la FINMA (art. 185 cpv. 1 e 2 OS) e fornire una prova della copertura assicurativa.
Ciò riguarda le persone giuridiche, le ditte individuali o le società di persone.
Gli intermediari assicurativi non vincolati devono notificare senza indugio alla FINMA gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza (cfr. art. 29 cpv. 2 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1). Per farlo, occorre scrivere via e-mail all’indirizzo vermittler@finma.ch.
Per la notifica di cyber-incidenti si applica una particolare procedura sulla base dell’art. 29 cpv. 2 LFINMA: i cyber-attacchi di grande importanza devono essere notificati alla FINMA, conformemente alla comunicazione 05/2020 sulla vigilanza in combinazione con la comunicazione 03/2024 sulla vigilanza, entro 24 ore dalla constatazione via e-mail all’indirizzo: vermittler.cyber@finma.ch (cosiddetta informazione preliminare alla FINMA). La vera e propria notifica deve essere inoltrata entro 72 ore tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP).
Ciò riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone.