2015-29

← zurück zur Übersichtsseite

Partei Persone fisiche B e C
Bereich Unerlaubt tätige Finanzdienstleister
Thema andere
Zusammenfassung

SA, società attiva nel commercio di valori mobiliari per proprio conto e nella gestione patrimoniale di un fondo d’investimento estero, è stata messa in liquidazione nel 2014 con decisione della FINMA (cfr. Rapporto sull’enforcement 2014, caso 31-2014). Successivamente alla messa in liquidazione di X SA, è stato aperto un procedimento di enforcement nei confronti di B e C, organi di fatto di X SA. Essi si occupavano del commercio in proprio di obbligazioni, rispettivamente della gestione del fondo estero (tramite la compravendita di derivati), dirigendo l’attività operativa di X SA, pur non beneficiando di una delega formale. Quali organi di fatto essi non hanno preso le misure atte a impedire alla società di violare in maniera grave le disposizioni legali in materia di vigilanza, operando senza l’autorizzazione necessaria (art. 10 LBVM) e non ottemperando all’obbligo di fornire informazioni alla FINMA (art. 29 LFINMA). La FINMA ha inoltre constatato che nel commercio di valori mobiliari, rispettivamente di compravendita di derivati presso la Banca Y, dove B e C erano in precedenza operativi, essi hanno violato l’obbligo di diligenza e lealtà (art. 11 cpv. 1 lett. b, c LBVM) e l’obbligo di assumere un comportamento integro nei confronti dei mercati finanziari, e non hanno avvertito i vari presidi preposti alla vigilanza degli ingenti rischi giuridici e di reputazione incorsi dall’istituto, violando l’art. 12 cpv. 2 OBCR.

Massnahmen

Ordine di astenersi dall’esercizio di un’attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione contro B e C; pubblicazione della misura per una durata di 4 anni (art. 34 LFINMA).

Rechtskraft

Un ricorso contro la decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale, cfr. sentenza TAF B-3684/2015 del 25.1.2017 (cresciuta in giudicato).

Kommunikation -
Entscheiddatum 07.05.2015
Backgroundimage