Nei casi di attività non autorizzata, in conformità alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari la FINMA dispone di un ventaglio di sanzioni di diritto amministrativo, in primo luogo degli strumenti di enforcement di cui all’art. 29 segg. LFINMA. La gamma dei provvedimenti nei confronti dei partecipanti al mercato finanziario attivi in maniera illecita è ampia: va dalla decisione di accertamento a disposizioni specifiche ai sensi dell’art. 31 LFINMA per il ripristino della situazione conforme fino alla liquidazione. In genere la FINMA vieta agli organi responsabili o ad altri soggetti coinvolti di svolgere, sotto qualsivoglia denominazione, per conto proprio o di terzi un’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione ai sensi del diritto dei mercati finanziari o di pubblicizzarla in alcuna forma (divieto di astenersi dall esercizio di un’attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione). A seconda della gravità della violazione delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza, la FINMA pubblica la decisione finale o parte di essa con l’indicazione dei dati personali.
Nel suo operato, la FINMA è legata ai principi costituzionali e di diritto amministrativo. In base al principio di proporzionalità, la FINMA deve adottare il provvedimento di enforcement adeguato meno severo possibile nella gamma degli strumenti a sua disposizione. In base alla prassi giudiziaria consolidata, la FINMA, quale autorità competente, nella scelta dei provvedimenti dispone di un ampio margine discrezionale.
In una situazione di pericolo imminente, la FINMA ordina i necessari provvedimenti cautelari. All’occorrenza ciò avviene a titolo superprovvisionale, cioè senza accordare il diritto di essere sentiti agli interessati. Un tipico caso di provvedimenti cautelari è la nomina di un incaricato dell’inchiesta.