Ripristino della situazione conforme

La FINMA è tenuta a intervenire e a ripristinare la situazione conforme se viene a conoscenza di violazioni della legge o di irregolarità di altro tipo. La FINMA decide relativamente alla maniera di procedere nel quadro del suo potere discrezionale.

La clausola generale di cui all’articolo 31 LFINMA sancisce che la FINMA si attivi se gli assoggettati violano le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari o se sussistono irregolarità di altro tipo. In conformità a questa base legale, mediante decisione la FINMA può in ogni singolo caso ordinare il provvedimento che più si addice al problema concreto e che si rivela adeguato ai sensi del principio di proporzionalità. Diversamente dagli strumenti di enforcement secondo gli artt. 32 a 37 LFINMA, l’art. 31 LFINMA non presuppone una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza.

Possibili provvedimenti

La FINMA può ripristinare la situazione conforme mediante il consueto processo di vigilanza, nel quadro di accertamenti o tramite un procedimento di enforcement. A seconda del tipo di violazione della legge o di irregolarità, la FINMA ordina per esempio condizioni relative all’organizzazione o a processi interni dell’impresa in questione, emana limitazioni temporanee o durature dell’attività operativa oppure impone all’impresa di modificare la composizione dei suoi organi entro un determinato lasso di tempo.

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