Banca dati per la valutazione delle garanzie per un’attività irreprensibile

Le leggi sui mercati finanziari sanciscono che gli organi superiori di un istituto sottoposto a vigilanza devono fornire la garanzia di un’attività irreprensibile. Pertanto, la FINMA raccoglie i dati necessari per la valutazione delle garanzie per un’attività irreprensibile.  

Le leggi sui mercati finanziari sanciscono che gli organi superiori di un istituto sottoposto a vigilanza devono fornire la garanzia di un’attività irreprensibile. In questo modo si punta in particolare a preservare la fiducia del pubblico negli istituti assoggettati e la reputazione della piazza finanziaria. In tale garanzia rientrano tutti gli aspetti caratteriali e professionali che consentono a una persona di gestire correttamente un’impresa sottoposta a vigilanza. 

Banca dati concernente la garanzia per un’attività irreprensibile

Nel quadro della sua attività di vigilanza, la FINMA riceve i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un’attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari deve essere verificata nel caso in cui, in futuro, venga assunta la posizione di garante dell’irreprensibilità. 


La FINMA tiene una banca dati per la verifica delle garanzie per un’attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. A tale scopo inserisce nella banca dati i dati che sono necessari in caso di una valutazione futura delle garanzie per un’attività irreprensibile. Lo scopo della banca dati è assicurare che soltanto le persone in grado di fornire la garanzia di irreprensibilità necessaria siano incaricate dell’amministrazione o della direzione degli assoggettati o detengano partecipazioni qualificate presso gli assoggettati.

Nella banca dati concernente la garanzia per un’attività irreprensibile vengono inseriti i dati necessari ai fini di una valutazione delle garanzie per un’attività irreprensibile:

  • dati relativi all’identità: cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo d’origine, nazionalità, lingua materna, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero AVS;
  • i dati relativi alla formazione e all’attività professionale: formazione e formazione continua, qualifiche e attività professionali, luogo di lavoro, datore di lavoro compreso il suo IDI;
  • i dati relativi alla situazione finanziaria, alla situazione patrimoniale e alle assicurazioni;
  • gli estratti del registro di commercio, del registro esecuzioni e fallimenti e del casellario giudiziale;
  • i rapporti, le valutazioni e altri documenti di società di audit e di incaricati della FINMA;
  • i rapporti e le decisioni di organismi di vigilanza, di organismi di autodisciplina e di organizzazioni professionali;
  • le accuse e le denunce penali di autorità;
  • le sentenze, le decisioni e gli altri documenti ufficiali;
  • i dati relativi a provvedimenti di diritto del lavoro, provvedimenti amministrativi e provvedimenti di diritto penale;
  • i rapporti concernenti verifiche e inchieste interne di assoggettati;
  • l’ammissione scritta, nei confronti di un’autorità, di un comportamento scorretto e l’autodenuncia;
  • i giustificativi da cui risulta che, nonostante sussistano indizi di una violazione del diritto in materia di vigilanza, non può essere condotto alcun procedimento della FINMA nei confronti di una determinata persona in quanto la stessa si sottrae al procedimento;
  • la rinuncia per iscritto, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, a operare in un ambito assoggettato alla vigilanza della FINMA. 

La base giuridica della banca dati è costituita dall’art. 23 cpv. 1 LFINMA e dall’Ordinanza della FINMA relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito della vigilanza (Ordinanza FINMA sui dati).

Informazione della persona interessata

Nel momento in cui viene effettuata la prima iscrizione nella banca dati concernente le garanzie per un'attività irreprensibile, la FINMA informa la persona interessata per iscritto. È fatto espressamente salvo l’art. 20 LPD. La FINMA può limitare o differire l’informazione oppure rinunciarvi alle condizioni di cui all’art. 20 cpv. 3. 

Attività irreprensibile

La FINMA verifica la garanzia dell’irreprensibilità di una persona nel momento in cui quest’ultima intende concretamente assumere la funzione di garante dell’irreprensibilità. A una persona che è stata informata dell’iscrizione nella banca dati si consiglia pertanto di contattare preventivamente la FINMA nel caso in cui intenda assumere in futuro una posizione concreta di garante dell’irreprensibilità o presentare una candidatura e non abbia la certezza che si tratti di una posizione di garante dell’irreprensibilità.  


L’irreprensibilità di una persona non può essere valutata in maniera generale, senza tenere conto della funzione concreta presso una determinata impresa. Nella verifica dell’irreprensibilità occorre considerare la funzione specifica che un garante dell’irreprensibilità dovrebbe assumere all’interno di un’impresa, in quanto è possibile che una persona sia in grado di fornire la garanzia dell’irreprensibilità in una determinata funzione, ma non in altre. Fa una differenza, ad esempio, se un individuo è membro, presidente, oppure unico membro della direzione, membro del consiglio di amministrazione o presidente del consiglio di amministrazione. Sono inoltre rilevanti la portata e il genere della futura attività, nonché le dimensioni e la complessità dell’impresa. 


Qualora si renda opportuna una verifica della garanzia dell’irreprensibilità, quest’ultima può essere effettuata nell’ambito di un procedimento di enforcement. Inoltre, la FINMA può ordinare all’impresa sottoposta a vigilanza di destituire la persona interessata dalla funzione di garante dell’irreprensibilità.

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