Nel diritto fallimentare svizzero vige il principio della territorialità. Ai decreti di fallimento e alle misure di insolvenza esteri non viene pertanto riconosciuto alcun effetto diretto nella giurisdizione svizzera. Essi acquisiscono validità giuridica soltanto ove siano riconosciuti formalmente dalla Svizzera. Se i soggetti interessati da tali provvedimenti sono degli intermediari finanziari esteri, per legge la FINMA ha la competenza di decidere in merito a tale riconoscimento formale e alle conseguenze giuridiche che ne derivano. Ciò si applica alle banche, alle imprese di assicurazione o agli investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 37g LBCR e norme di rinvio di diritto speciale; a tale riguardo sono applicabili a titolo sussidiario e/o complementare gli artt. 166 segg. LDIP).
I presupposti essenziali del riconoscimento sono l’esecutività nello Stato in cui il decreto o il provvedimento è stato emanato o ordinato, nonché l’assenza di motivi di rifiuto di un riconoscimento. Questi ultimi comprendono tra l’altro una violazione dell’ordine pubblico, l’omessa convocazione di una parte, il mancato rispetto del diritto di essere sentito o la violazione di ulteriori principi fondamentali del diritto procedurale svizzero.
È possibile rinunciare all’esistenza di reciprocità qualora ciò sia nell’interesse dei creditori coinvolti. Il riconoscimento e la decisione circa le conseguenze giuridiche che ne derivano avvengono tramite decisione e sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul sito internet della FINMA.
Il riconoscimento dei decreti di fallimento esteri comporta in linea di principio l’esecuzione di una procedura ancillare di fallimento a carico dei beni del debitore situati in Svizzera (art. 170 cpv. 1 LDIP). Lo stesso principio si applica per analogia anche alle procedure di risanamento estere. A questa procedura ancillare ai sensi del diritto svizzero possono aderire i creditori che beneficiano di una garanzia di pegno e quelli privilegiati (ovvero di prima e seconda classe), nella misura in cui la FINMA non definisca una platea di partecipanti più ampia.
Qualora dopo l’esecuzione della procedura ancillare di fallimento risulti un saldo, questo potrà essere messo a disposizione della procedura fallimentare estera. La condizione preliminare è che l’esito della verifica della graduatoria estera sia positivo, vale a dire che le pretese avanzate dai creditori domiciliati in Svizzera siano state considerate in modo adeguato nella graduatoria estera. Non è pertanto ammesso alcun pregiudizio rispetto ai creditori nazionali appartenenti alla medesima classe.
In alternativa all’esecuzione di una procedura ancillare di fallimento, la FINMA può mettere a disposizione dell’amministrazione del fallimento estera il patrimonio situato in Svizzera senza svolgimento di una procedura ancillare a livello nazionale a carico della massa di insolvenza estera. Al riguardo, la FINMA autorizza l’amministrazione fallimentare estera a far valere autonomamente le pretese della massa fallimentare estera, eventualmente anche in sede civile, e a rimpatriare i valori patrimoniali situati in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 37g cpv. 2 LBCR, la condizione preliminare per tale procedura abbreviata è, da un lato, che nella procedura estera di insolvenza tutti i crediti garantiti da pegno e tutti i crediti privilegiati di creditori domiciliati in Svizzera siano trattati in modo equivalente. Dall’altro lato, tutti gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera devono essere adeguatamente presi in considerazione.