La FINMA quale autorità preposta alla resolution

La FINMA autorizza e sorveglia gli intermediari finanziari sul mercato finanziario svizzero. Se un intermediario presenta una situazione di dissesto o se un istituto opera senza autorizzazione, la FINMA è responsabile anche per l’uscita dal mercato il più possibilmente ordinata di tale soggetto nell’ambito di una procedura di liquidazione o di fallimento da essa disposta. In via preliminare, la FINMA sostiene eventuali sforzi per un percorso di recovery compiuti dall’istituto in questione ed esamina le prospettive di successo di un risanamento.

Gli intermediari finanziari sul mercato svizzero sottostanno alla regolamentazione della FINMA. Necessitano di un’autorizzazione da essa rilasciata e devono assoggettarsi alla sua vigilanza. La FINMA ha inoltre il mandato di procedere a un eventuale intervento di recovery (stabilizzazione) e di resolution sotto forma di risanamento o di liquidazione (liquidazione coatta in caso di solvibilità o fallimento). Se un istituto attraversa una fase di difficoltà, la FINMA lo affianca affinché possa stabilizzarsi durevolmente nel quadro di una procedura di recovery. In caso di pericolo di insolvenza, la FINMA può ordinare misure di protezione o un risanamento. Se un intermediario fallisce o se non dispone dell’autorizzazione necessaria, la FINMA è competente per la relativa uscita ordinata dal mercato nell’ambito di una liquidazione o di una procedura fallimentare.

Liquidazione volontaria, liquidazione coatta e fallimento

In assenza dei presupposti per il fallimento, un istituto può in qualsiasi momento rinunciare volontariamente alla propria autorizzazione e procedere in modo autonomo a una liquidazione sotto la vigilanza della FINMA. Se presso un istituto che presenta una situazione di solvibilità non sussistono le condizioni per l’autorizzazione o se esso esercita la propria attività senza disporre della necessaria autorizzazione, nel quadro di una procedura di resolution la FINMA ritira l’autorizzazione e ne ordina la liquidazione coatta (in condizioni di solvibilità), la quale di norma viene effettuata da un liquidatore da essa designato.

 

Inoltre, per la maggior parte degli intermediari finanziari, la FINMA dispone anche della competenza in ambito fallimentare. Se l’istituto da liquidare presenta una situazione di eccedenza di debiti o di illiquidità oppure se, nel caso di una banca, non si attiene alle prescrizioni in materia di fondi propri, la FINMA deve disporne il fallimento. In via preliminare, la FINMA esamina tuttavia la possibilità e l’efficacia di un eventuale risanamento. L’obiettivo del risanamento di una banca non è necessariamente finalizzato alla prosecuzione delle sue attività nella sua forma attuale. Possono infatti essere contemplati anche un’incisiva ristrutturazione o, per esempio, un cambiamento del modello operativo, della struttura organizzativa e dell’assetto societario. Se il risanamento va a buon fine, l’istituto può essere ricondotto sotto la vigilanza ordinaria e prendere nuovamente parte al mercato finanziario. Se invece il risanamento non va a buon fine, la FINMA avvia una procedura di liquidazione fallimentare.

Protezione dei clienti, dei creditori e del sistema

Tutti gli sforzi compiuti dalla FINMA finalizzati al recovery dei titolari dell’autorizzazione e le misure di resolution da essa ordinate si pongono costantemente come obiettivo la protezione dei clienti e dei creditori così come del sistema, e quindi la funzionalità del mercato finanziario e la stabilità finanziaria. A tale riguardo occorre puntualizzare che la regolamentazione del mercato finanziario non è in grado di escludere a priori qualsiasi rischio di dissesto degli intermediari finanziari, né tantomeno è questo il suo compito primario. Piuttosto, l’uscita dal mercato costituisce una componente naturale di un ordinamento fondato sui principi dell’economia di mercato. In questo contesto, la FINMA si adopera affinché tale uscita avvenga nel modo più ordinato possibile.

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