A tutela dell’integrità del mercato finanziario, è imprescindibile allontanare dal mercato gli istituti che esercitano l’attività senza la necessaria autorizzazione. A tale riguardo, la FINMA è impegnata a tutelare, per quanto possibile, gli interessi degli investitori e dei creditori, che non di rado risultano essere anche parti danneggiate.
Ai sensi dell’art. 3 lett. a LFINMA sottostanno alla vigilanza della FINMA le persone fisiche e giuridiche che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione dell’Autorità di vigilanza. Se un istituto opera senza autorizzazione pur essendo questa necessaria per l'esercizio dell'attività, esso è comunque assoggettato alla vigilanza della FINMA al pari di un istituto autorizzato con caratteristiche analoghe.
La FINMA dispone la liquidazione coatta di un istituto non autorizzato. Se vi è un presupposto per il fallimento, essa ordina la sua liquidazione in via fallimentare. Fra i presupposti per il fallimento rientrano segnatamente uno stato di eccedenza di debiti o di illiquidità. Un risanamento dell’istituto non autorizzato non viene preso in considerazione.