Come per gli altri istituti da essa autorizzati, anche per i gestori patrimoniali e gli asset manager la FINMA adotta misure in caso di destabilizzazione e, in particolare, qualora sussista un pericolo d'insolvenza. In caso di necessità, essa revoca l’autorizzazione, ne dispone la liquidazione o, laddove le misure di risanamento siano prive di prospettive di successo, ne ordina il fallimento. Se presso i gestori patrimoniali sussistono i presupposti per il fallimento, ai fini dell’apertura della procedura di fallimento ai sensi del diritto vigente la competenza è in capo non alla FINMA, bensì al tribunale fallimentare.