Risanamento e fallimento di assicurazioni

Se un’impresa di assicurazione attraversa una fase di destabilizzazione, la FINMA l’affianca strettamente nel percorso di recovery. Se sussiste un pericolo di insolvenza, essa esamina le prospettive di successo di un risanamento oppure ordina il fallimento.

Qualora in ambito assicurativo non vengano osservate le prescrizioni del diritto in materia di vigilanza, la FINMA si adopera per ripristinare la situazione conforme. A tale scopo, essa fissa una scadenza adeguata che l’impresa di assicurazione deve rispettare e accompagna i suoi sforzi nella fase di recovery. Il percorso di recovery s’iscrive essenzialmente nell’interesse degli assicurati al mantenimento del loro contratto d’assicurazione. Nel contempo, esso costituisce la fase preliminare a un’eventuale liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione.


A complemento di ciò, la FINMA può ordinare provvedimenti conservativi, come il blocco dei valori patrimoniali o il divieto di acquisire nuovi clienti. Se la stabilizzazione non va a buon fine e sussiste il pericolo d’insolvenza, la FINMA adotta le misure necessarie. Se presenta prospettive di riuscita, la FINMA può ordinare il risanamento. In caso contrario, qualora sussistano i presupposti, essa avvia il fallimento.

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