Qualora la FINMA sia costretta a revocare l’autorizzazione a una banca, ciò comporta la liquidazione coatta dell’istituto. La rinuncia all’autorizzazione su base volontaria, invece, comporta la liquidazione ordinaria da parte della banca stessa, subordinatamente a uno stretto monitoraggio da parte della FINMA. Se sussiste un rischio di insolvenza, l’Autorità di vigilanza esamina innanzitutto la possibilità di un risanamento della banca. Qualora tale opzione non risulti praticabile, la FINMA avvia la procedura fallimentare. Nel caso delle banche di rilevanza sistemica, nel contesto di un’eventuale crisi la FINMA può ricorrere ai relativi piani di resolution, i quali devono essere allestiti a titolo preventivo e approvati dall’Autorità di vigilanza.
La FINMA interviene non appena una banca si trova in concreto pericolo di insolvenza. Ciò avviene qualora sussistano fondati timori che l’istituto presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se esso non adempie le prescrizioni in materia di fondi propri. La FINMA valuta la situazione adottando un approccio previdente sulla base di criteri sia quantitativi che qualitativi. In conformità al suo mandato legale, essa deve intervenire prima che i depositanti e ulteriori creditori possano incorrere in danni evitabili. In prima istanza spetta tuttavia agli organi e agli azionisti della banca dissipare la minaccia di insolvenza in modo autonomo e senza ricorrere all’intervento statale.
I provvedimenti di cui la FINMA può avvalersi comprendono innanzitutto le misure di protezione. Per esempio, a una banca può essere imposto il divieto di effettuare pagamenti in uscita per un determinato periodo, tutelandola così da un massiccio prelievo di depositi nel caso di un imminente bank run. Parallelamente a ciò, le misure di protezione possono servire anche a preparare un successivo risanamento o il fallimento della banca.
Un risanamento può essere ordinato solo se sussiste la prospettiva fondata che esso vada a buon fine e che la continuazione di singoli servizi bancari possa essere mantenuta. Inoltre, la FINMA può effettuare un risanamento solo se in questo modo i creditori si trovano in una posizione verosimilmente più favorevole rispetto a uno scenario di immediato fallimento della banca (cosiddetto principio del «no creditor worse-off»). Il fallimento bancario deve invece essere ordinato qualora non sussistano prospettive di risanamento o quest’ultimo non sia andato a buon fine.
La procedura di risanamento ai sensi della Legge sulle banche punta a un risanamento della banca, ovvero al mantenimento della sua attività operativa dopo un’eventuale ristrutturazione o almeno alla continuazione di singoli servizi bancari. La competenza di ordinare una procedura di risanamento è in capo alla FINMA. Per le attività di preparazione e di attuazione di tale procedura, l’Autorità di vigilanza può ricorrere a un incaricato del risanamento.
La procedura di risanamento ha inizio con una decisione di apertura da parte della FINMA, che viene resa pubblica. Il piano di risanamento stabilisce gli elementi di base della procedura di risanamento e definisce le misure da attuare. Il piano di risanamento può prevedere diversi provvedimenti, fino alla riduzione del livello di fondi propri finora in essere e alla costituzione di nuovi fondi propri. Tale piano può altresì prevedere la conversione del capitale di terzi in capitale proprio oppure la riduzione dei crediti (v. anche bail-in).
Oltre al bail-in, la legge menziona espressamente anche la possibilità di un trasferimento parziale o integrale degli attivi e dei passivi a una banca assuntrice, che può essere un istituto riconosciuto o anche una banca appositamente costituita ex novo a tale scopo (c.d. banca ponte). L’obiettivo di questa misura è la continuazione dei servizi in questione da parte dell’istituto assuntore.
Nel caso di un intervento da parte delle autorità, i contratti normalmente in uso nel settore bancario prevedono l’insorgere di diritti di disdetta o una risoluzione automatica dei rapporti contrattuali. Già con l’avvio della procedura di risanamento le controparti della banca coinvolta potrebbero quindi sciogliere i rapporti contrattuali, con il rischio di ostacolare seriamente il risanamento. La FINMA può pertanto ordinare un differimento della risoluzione dei contratti per una durata massima di due giorni lavorativi.
Una procedura di risanamento può andare a tangere i diritti dei creditori. Uno dei principali meccanismi di tutela di questi ultimi è il divieto di penalizzazione (c.d. principio del no creditor worse-off – NCWO). Un risanamento può quindi essere attuato solo se non comporta per alcun creditore perdite maggiori di quelle che subirebbe in caso di fallimento. I diritti procedurali dei creditori sono peraltro strutturati in maniera differenziata. Se per una banca non classificata quale avente rilevanza sistemica il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA deve impartire a questi ultimi un termine entro il quale essi possono rifiutarlo. Se i creditori rifiutano il piano, la FINMA dispone il fallimento della banca. Per le banche di rilevanza sistemica la FINMA approva il piano di risanamento, senza consultare preventivamente i creditori. In questi casi, il diritto di rifiuto da parte dei creditori è escluso per motivi di tutela della stabilità finanziaria.
Sia gli azionisti che i creditori possono interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale contro l’approvazione del piano di risanamento. Per legge, tale ricorso non ha effetto sospensivo. In caso di accoglimento del ricorso di un creditore o di un azionista contro l’omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un’indennità.
Non appena il piano di risanamento viene approvato, le misure da esso derivanti acquistano immediatamente pieno valore giuridico. Se, per esempio, viene disposto un bail-in, il bilancio della banca si modifica immediatamente con l’approvazione del piano. Ciò costituisce un vantaggio determinante, dato che, di norma, un risanamento deve essere eseguito in tempi brevi.
In assenza di prospettive di risanamento, la FINMA ritira alla banca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, avvia la procedura di fallimento e la rende pubblica. L’obiettivo della procedura di fallimento bancario è soddisfare tutti i creditori equamente e in funzione del loro grado. Subito dopo l’apertura del fallimento, i depositi privilegiati dei clienti bancari presso succursali svizzere vengono immediatamente corrisposti fino all’importo massimo di CHF 100 000 per creditore bancario, attingendo dagli attivi liquidi disponibili dell’istituto bancario fallito. Se gli attivi liquidi non sono sufficienti per soddisfare il diritto a tale importo, la parte mancante fino a concorrenza di CHF 100 000 dei depositi privilegiati (depositi garantiti) è coperta nella massima misura possibile dalla garanzia dei depositi.
L’eventuale importo residuo non coperto, nonché i restanti depositi e gli altri crediti vengono poi collocati in graduatoria in funzione del loro grado. I valori di deposito dei clienti vengono separati dalla massa e trasferiti a questi ultimi. Il dividendo del fallimento viene messo in pagamento soltanto quando sono stati svolti tutti i processi riguardanti la determinazione della massa attiva e passiva e tutti gli attivi della banca fallita sono stati realizzati. La procedura di fallimento termina con la cancellazione della banca dal registro di commercio. La resolution può essere semplificata attraverso la vendita di singoli rami dell’azienda ad altri partecipanti al mercato.
Di norma la FINMA non svolge direttamente la procedura di fallimento, bensì incarica un liquidatore del fallimento, il quale esegue la procedura sotto la vigilanza e la direzione dell’Autorità di vigilanza. Nelle sue mansioni rientrano sostanzialmente il pagamento dei depositi garantiti, la consegna dei valori patrimoniali separati dalla massa, la realizzazione del patrimonio della banca, l’allestimento della graduatoria, la risoluzione di eventuali controversie giuridiche e il pagamento dei dividendi del fallimento. La FINMA può convocare un’assemblea o una delegazione dei creditori. La delegazione dei creditori è uno strumento idoneo al supporto dell’amministratore del fallimento e al contempo alla rappresentazione dei creditori. Quale organo di vigilanza, la delegazione rappresenta gli interessi della totalità dei creditori. Il liquidatore informa i creditori della banca fallita sullo stato della procedura mediante circolare almeno una volta all’anno.