Pubblicazione delle decisioni finali con menzione dei nominativi

La FINMA può pubblicare le sue decisioni finali dopo la crescita in giudicato con l’indicazione dei dati personali.

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ai sensi dell’art. 34 LFINMA ad avvenuta crescita in giudicato la FINMA può pubblicare interamente o alcuni estratti della sua decisione finale con l’indicazione dei dati personali. Il presupposto è che nella decisione sia espressamente indicata la pubblicazione.

Tutelare gli investitori dagli operatori non autorizzati

Gran parte di tali pubblicazioni riguardano i divieti di esercizio di un’attività non autorizzata, vale a dire i divieti nei confronti di determinate persone che hanno esercitato un’attività soggetta ad autorizzazione senza disporre della stessa. In questo modo, la FINMA mira innanzitutto a mettere in guardia gli investitori da tali operatori.

Informazione sui procedimenti in casi particolari

La pubblicazione ai sensi dell’art. 34 LFINMA non va confusa con l’informazione del pubblico sul procedimento di enforcement ai sensi dell’art. 22 LFINMA, secondo cui in linea di principio la FINMA non informa in merito a singoli procedimenti. Sono esclusi i casi di particolare interesse dal punto di vista del diritto prudenziale. A tale proposito, la FINMA ha emanato le Linee guida per la comunicazione.

Decisioni finali pubblicate ai sensi dell’art. 34 LFINMA

Di seguito è riportato un elenco delle decisioni pubblicate ai sensi dell’art. 34 LFINMA. È possibile filtrare la ricerca inserendo il nome/la ditta della persona/società interessata e la data del provvedimento. 

Ricercare nei decisioni finali
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