La clausola generale di cui all’articolo 31 LFINMA sancisce che la FINMA si attivi se gli assoggettati violano le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari o se sussistono irregolarità di altro tipo. In conformità a questa base legale, mediante decisione la FINMA può in ogni singolo caso ordinare il provvedimento che più si addice al problema concreto e che si rivela adeguato ai sensi del principio di proporzionalità. Diversamente dagli strumenti di enforcement secondo gli artt. 32 a 37 LFINMA, l’art. 31 LFINMA non presuppone una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza.
La FINMA può ripristinare la situazione conforme mediante il consueto processo di vigilanza, nel quadro di accertamenti o tramite un procedimento di enforcement. A seconda del tipo di violazione della legge o di irregolarità, la FINMA ordina per esempio condizioni relative all’organizzazione o a processi interni dell’impresa in questione, emana limitazioni temporanee o durature dell’attività operativa oppure impone all’impresa di modificare la composizione dei suoi organi entro un determinato lasso di tempo.