Nella convenzione stipulata tra la FINMA e l’omologa tedesca
BaFin viene sancita tra l'altro l'equipollenza tra i fondi svizzeri in valori mobiliari di cui agli
artt. 53 segg.
LICol e gli organismi tedeschi d’investimento collettivo in valori mobiliari (
OICVM) di cui all'art. 1 cpv. 2 e art. 192 segg. del Codice tedesco sugli investimenti di capitale (
KAGB).
La convenzione agevola l'offerta in Germania di fondi svizzeri in valori mobiliari e viceversa anche la distribuzione in Svizzera di OICVM tedeschi. La procedura di approvazione prevista in precedenza è stata sostituita da una procedura di notifica. La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
Informazioni
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