SICAV: società di investimento a capitale variabile

Una società di investimento a capitale variabile deve ottenere sia l’autorizzazione della FINMA quale istituto, sia l’approvazione dei documenti costitutivi della SICAV. Se una SICAV soggetta all’obbligo di autorizzazione è strutturata in fondi multi-comparto (Umbrella-Funds), per ogni comparto occorre richiedere un’apposita approvazione. È invece esonerato dall’obbligo di autorizzazione e di approvazione il Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV (art. 13 cpv. 2bis LICol).

La SICAV è una società il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo, il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore, dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale e il cui scopo esclusivo consiste nell’investimento collettivo di capitale (art. 36 LICol). La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali (art. 37 LICol).

Condizioni di autorizzazione e di approvazione

Per poter esercitare la sua attività, la SICAV necessita di un’autorizzazione della FINMA e dell’approvazione dei documenti costitutivi, ossia gli statuti e il regolamento di investimento della SICAV. 

Per le SICAV soggette all’obbligo di autorizzazione, ogni comparto necessita di un’apposita approvazione (art. 15 cpv. 2 LICol). Anche la costituzione di ulteriori comparti di una SICAV già in essere deve essere previamente approvata dalla FINMA.

L’autorizzazione e l’approvazione relative a una SICAV sono subordinate a una serie di condizioni, fra cui:

  • disponibilità, a un anno dal lancio, di un patrimonio minimo di almeno 5 milioni di franchi;

  • la forma giuridica indicata per esteso o come acronimo (SICAV) nella denominazione sociale;

  • mantenimento di un rapporto adeguato tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV;

  • le azioni di imprenditore e le azioni di investitore che non hanno valore nominale devono essere interamente liberate in contanti e trasferibili;

  • allestimento di un regolamento di investimento;

  • la SICAV deve fare capo a una banca depositaria;

  • organizzazione della SICAV come SICAV autogestita (quindi con amministrazione autonoma ed eventuale delega della gestione del portafoglio) oppure come SICAV a gestione esterna (con delega sia dell’amministrazione che della gestione del portafoglio);

  • lo scopo esclusivo della SICAV deve essere la gestione del suo patrimonio o dei diversi comparti;

  • divieto di prestazione di servizi a terzi ai sensi degli artt. 26 e 34 LIsFi;

  • detenzione di fondi propri fino a un importo determinato.

Disposizioni relative all'istituto e al prodotto

A causa dell'impossibilità di scindere l'istituto dal prodotto, lo statuto reca disposizioni concernenti entrambi. La SICAV allestisce un regolamento di investimento. Il contenuto del regolamento di investimento è retto dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la LICol o lo statuto non disponga altrimenti (art. 62b OICol). Il regolamento di investimento disciplina nel dettaglio gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi connessi agli investimenti.

SICAV con gestione autonoma e con gestione di terzi

Si opera una distinzione fra SICAV con gestione autonoma e SICAV con gestione di terzi. Quest’ultima può delegare l’amministrazione soltanto a una direzione del fondo autorizzata (art. 51 cpv. 2 OICol).  La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono di un’autorizzazione necessaria allo svolgimento di tale attività (art. 36 cpv. 3 LICol).


La procedura di autorizzazione è identica per entrambi i tipi di SICAV, tranne se diversamente disposto.

Mutamento delle circostanze

Ogni mutamento relativo al prodotto che richiede una modifica del regolamento di investimento di una SICAV soggetta all’obbligo di autorizzazione deve essere previamente approvato dalla FINMA. Se mutano le circostanze su cui poggia l’autorizzazione, per proseguire l’attività è necessario richiedere previamente l’autorizzazione della FINMA. A tale scopo, occorre inoltrare alla FINMA una richiesta motivata.

Informazioni e modelli

Per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sono disponibili appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti. Ulteriori documenti concernenti il prodotto sono disponibili nella pagina sugli investimenti collettivi di capitale svizzeri.


Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA.

B2 - Dichiarazione riguardante le partecipazioni qualificate

Ultima modifica: 20.04.2023 Dimensioni: 1.19  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 12.03.2024 Dimensioni: 1.59  MB
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