Offerta di OICVM tedeschi in Svizzera o a partire dalla Svizzera

Nei casi in entrata (incoming) sono compresi gli organismi tedeschi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera sulla base della procedura di notifica semplificata.

La notifica deve avvenire tramite lettera, in conformità al modello fornito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 584/2010. Alla lettera di notifica devono essere allegati i documenti necessari di cui agli artt. 120 segg. LICol e all’art. 127 segg. OICol e soprattutto il contratto con il rappresentante e l'agente di pagamento.

Maggiori informazioni in merito alla documentazione richiesta sono disponibili nella Guida pratica per la distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di quote di investimenti collettivi di capitale di diritto tedesco (DE) che riprende le disposizioni della

Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). La notifica deve essere indirizzata alla BaFin, la quale provvede a inoltrarla alla FINMA tramite posta elettronica.

 

Eventuali modifiche ai documenti determinanti del fondo devono essere comunicate immediatamente sia alla FINMA che al rappresentante. Le parti devono ricevere la versione aggiornata dei documenti del fondo come pure una versione con le modifiche evidenziate. Il rappresentante effettua le pubblicazioni del caso negli organi di pubblicazione dell'OICVM tedesco.

Le modifiche devono essere inviate in lingua tedesca all'indirizzo e-mail 

deutsche-ucits-update@finma.ch. Informazioni più dettagliate sono disponibili nella guida summenzionata.

L'offerta in Svizzera o a partire dalla Svizzera di un OICVM tedesco (o di un multi-comparto, nel caso di un Umbrella-Fund) può essere interrotta per i seguenti motivi:

  • liquidazione o fusione;
  • rinuncia all'offerta in Svizzera o a partire dalla Svizzera.
Nelle fattispecie descritte, il rappresentante deve essere prontamente informato affinché possa ottemperare agli obblighi di cui all'art. 124 LICol.
 
Il rappresentante e l’ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA (art. 120 cpv. 2bis LICol).

Informazioni

Si rimanda alla Guida pratica alla distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di quote di investimenti collettivi di capitale di diritto tedesco conformi alla Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV).
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