È considerato rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri chi rappresenta investimenti collettivi di capitale esteri nei confronti degli investitori e alla FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.
Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati e qualificati secondo l'articolo 5 capoverso 1 LSerFi solo se la direzione del fondo o la società ha preventivamente incaricato un rappresentante.
Per l’avvio della sua attività, il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri necessita dell’autorizzazione della FINMA. Ferme restando le condizioni per l'autorizzazione di cui all'art. 14 LICol, il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve possedere fra l’altro i seguenti requisiti:
capitale minimo e prestazione di garanzie (art. 131 OICol);
assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 132 OICol).
Le direzioni dei fondi ai sensi della LIsFi sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione cui sono sottoposti i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 13 cpv. 3 LICol, art. 8 OICol).
Il compito del rappresentante è rappresentare un investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il rappresentante ottempera in particolare gli obblighi legali in materia di comunicazione, pubblicazione e informazione (art. 131a e art. 133 OICol).
Se mutano le circostanze su cui poggia l'autorizzazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA (art. 16 LICol, artt. 14 e 15 OICol). L'istanza di autorizzazione dei mutamenti compilata in una lingua ufficiale deve essere inviata alla FINMA; la richiesta deve comprendere una descrizione particolareggiata e motivata dei cambiamenti ed essere corredata di tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione. La stessa procedura si applica al cambiamento di rappresentante.
Il rappresentante deve ottemperare agli obblighi di comunicazione sanciti dall'art. 15 cpv. 4 OICol soltanto in relazione agli investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati. La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA (art. 15 cpv. 5 OICol).
Tra i fatti che devono essere comunicati figurano le modifiche ai documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri di cui all'art. 13a OICol (art. 15 cpv. 4 lett. b e art. 133 cpv. 3 secondo periodo OICol) e le misure adottate da un'autorità estera di vigilanza nei confronti dell'investimento collettivo di capitale, segnatamente il ritiro dell'approvazione (art. 15 cpv.4 lett.a OICol).
I modelli di richiesta sono disponibili sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA, nonché i seguenti documenti relativi all'istanza di autorizzazione.
Per ottenere l'accesso all'EHP, i richiedenti devono effettuare l'autoregistrazione. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.
Inoltre, di seguito è disponibile, con funzione di guida, un modello di richiesta in cui tutti i campi sono visibili. Tale documento serve unicamente a fornire una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.