Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale deve ottenere dalla FINMA sia un’autorizzazione in quanto istituto, sia l’approvazione del suo documento costitutivo, il contratto di società. È invece esonerato dall’obbligo di autorizzazione e di approvazione il Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SAcCol (art. 13 cpv. 2bis LICol).

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato) (art. 98 cpv. 1 LICol). Sempreché la LICol non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.

Condizioni di autorizzazione e di approvazione

Per poter esercitare la sua attività, la SAcCol necessita che la FINMA rilasci l’autorizzazione come istituto e l’approvazione del suo documento costitutivo (contratto di società).  


Trovano applicazione le condizioni generali di autorizzazione e approvazione sancite dalla LICol per le SAcCol, a cui si aggiungono alcuni requisiti specifici.  I requisiti principali sono:

  • accomandatario/i illimitatamente responsabile/i nella forma di società anonima(e) con sede in Svizzera e attività esercitata in tale veste per un’unica SAcCol (tranne se autorizzate a operare quali gestori di patrimoni collettivi, cfr. art. 98 cpv. 2 LICol);

  • accomandatario/i con un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi (cfr. art. 118 cpv. 2 OICol);

  • accomandanti unicamente in qualità di investitori qualificati secondo l’art. 10 cpv. 3 e cpv. 3ter LICol (art. 98 cpv. 3 LICol);

  • costituzione della società con iscrizione nel registro di commercio (cfr. art. 100 cpv. 1 LICol);

  • designazione della forma giuridica per esteso o la sua abbreviazione (SAcCol) nella denominazione della società (cfr. art. 101 LICol).

A causa dell’impossibilità di scindere l’istituto dal prodotto, il contratto di società reca disposizioni concernenti entrambi. Il contratto di società necessita della forma scritta (art. 102 cpv. 2 LICol) e deve contenere come minimo disposizioni relative ai punti menzionati all’art. 102 cpv. 1 LICol (ditta, sede, scopo, ditta e sede degli accomandatari, importo del capitale accomandato complessivo o limiti del margine di variazione del capitale accomandato, durata, esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti, tenuta del registro degli accomandanti, investimenti, politica di investimento, limitazioni di investimento, ripartizione dei rischi, rischi connessi agli investimenti, tecniche di investimento, delega della gestione e della rappresentanza, ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento).

Prospetto

In conformità all’art. 49 cpv. 1 LSerFi, oltre al contratto di società la SAcCol soggetta all’obbligo di autorizzazione redige un prospetto. Il prospetto non è soggetto all’approvazione da parte della FINMA. Esso deve essere sottoposto senza indugio alla FINMA e deve riportare le informazioni contenute nel contratto di società relative agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento. Il contratto di società e il prospetto vengono presentati alla FINMA congiuntamente alla richiesta di autorizzazione.

Mutamento delle circostanze

Se mutano le circostanze su cui poggiano l’autorizzazione o l’approvazione, per continuare l’attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione o l’approvazione della FINMA (art. 16 LICol, art. 14 seg. OICol; ad eccezione della modifica dell’ammontare del capitale accomandato o dei limiti del margine di variazione del capitale accomandato, art. 14 cpv. 2 lett. b OICol, o degli accomandanti, art. 15 cpv. 1 lett. c OICol). A tale scopo, occorre inoltrare alla FINMA una richiesta motivata.  

Informazioni e modelli

Per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sono disponibili appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti.


Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA.

B2 - Dichiarazione riguardante le partecipazioni qualificate

Ultima modifica: 20.04.2023 Dimensioni: 1.19  MB
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B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 12.03.2024 Dimensioni: 1.59  MB
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Aperto - Modulo Autorizzazione/approvazione SAcCol

Ultima modifica: 06.06.2023 Dimensioni: 0.09  MB
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