Le imprese di assicurazione assoggettate alla vigilanza della FINMA necessitano di un’autorizzazione per avviare l’attività assicurativa. Devono quindi presentare alla FINMA un’apposita domanda d’autorizzazione corredata di un piano d’esercizio recante le indicazioni e i documenti di cui all’articolo 4 capoverso 2 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). La FINMA ha disciplinato la prassi sui piani d’esercizio nella sua Circolare 2017/05 «Piani d'esercizio – Assicuratori».
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività si accompagna alla prima approvazione del piano d’esercizio da parte della FINMA. Di conseguenza, l’impresa di assicurazione deve attenersi al piano d’esercizio approvato. Se intende derogarvi, dovrà fare approvare alla FINMA le eventuali modifiche.
Le modifiche del piano d’esercizio di cui all’articolo 5 capoverso 1 LSA devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione prima della loro attuazione. Eventuali modifiche del piano d’esercizio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LSA devono essere comunicate alla FINMA entro 14 giorni dal momento in cui si verifica la relativa fattispecie (art. 5 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS]). Le modifiche del piano d’esercizio si considerano approvate se entro quattro settimane la FINMA non avrà avviato un esame in merito.
Le modifiche del piano d’esercizio devono essere inoltrate tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) nel quadro di un processo di autorizzazione standardizzato. Sulla piattaforma la FINMA mette a disposizione i corrispondenti moduli di notifica elettronici e ulteriori documenti per l’inoltro elettronico delle modifiche del piano d’esercizio.