Ai sensi dell'art. 41 LIsFi per società d'intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale, negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti (commerciante per conto di clienti), negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, opera quale membro di una sede di negoziazione (commerciante per conto proprio) o gestisce un sistema organizzato di negoziazione o negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). Ai sensi dell'art. 12 LIsFi chi assume a titolo professionale valori mobiliari emessi da terzi e li offre pubblicamente sul mercato primario (ditta di emissione) o crea a titolo professionale derivati sotto forma di valori mobiliari e li offre pubblicamente sul mercato primario (fornitore di derivati) deve disporre di un'autorizzazione. Si opera inoltre una distinzione fra società di intermediazione mobiliare che tengono conti e società di intermediazione mobiliare che non tengono conti.
Per iniziare la loro attività, le società di intermediazione mobiliare necessitano di un'autorizzazione e vengono sottoposte alla vigilanza prudenziale della FINMA.
Per ottenere un’autorizzazione quale società di intermediazione mobiliare, il richiedente deve soddisfare o poter soddisfare inequivocabilmente tutte le condizioni di autorizzazione. Le principali sono:
capitale minimo interamente versato di almeno 1,5 milioni di franchi svizzeri;
business plan che attesti la capacità di rispettare in maniera duratura le prescrizioni in materia di fondi propri e ripartizione dei rischi secondo l'art. 63 OIsFi;
garanzia di un'attività irreprensibile dei titolari di partecipazioni qualificate e dei membri degli organi direttivi (alta direzione e direzione);
precisa descrizione oggettiva e geografica dell'ambito di attività negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti (tipologia di valori mobiliari, su quali mercati e per quale tipologia di clienti il richiedente opera; l’ambito di attività deve essere conforme alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa della società di intermediazione mobiliare);
direzione dell’impresa a partire dalla Svizzera;
efficace separazione delle funzioni sul piano interno, in particolare relativamente ad attività di negoziazione, gestione patrimoniale ed esecuzione delle transazioni;
adeguate attività di rilevamento, delimitazione e sorveglianza, segnatamente dei rischi di mercato, di credito, d’insolvenza, di regolamento e d’immagine, nonché dei rischi a carattere operativo e giuridico;
efficace sistema di controllo interno e revisione interna indipendente dalla direzione;
nomina di una società di audit prudenziale riconosciuta per la procedura di autorizzazione;
nomina di una società di audit prudenziale riconosciuta per la vigilanza continua;
in caso di controllo estero della richiedente si rende necessaria la garanzia di reciprocità da parte degli Stati di sede dei titolari di partecipazioni qualificate;
se la società di intermediazione mobiliare fa parte di un gruppo finanziario: un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità di vigilanza riconosciuta deve essere garantita.
La procedura di autorizzazione quale società di intermediazione mobiliare avviene nel quadro di un assiduo scambio con i richiedenti. I tempi di elaborazione dipendono dalla qualità e dalla complessità della domanda, nonché dai tempi di reazione delle autorità di vigilanza estere rilevanti.
Sezione Autorizzazioni della divisione Banche (authorization@finma.ch)
Per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività quale rappresentanza sono disponibili gli appositi modelli di richiesta sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) e i seguenti documenti. Prima di inoltrare una richiesta di autorizzazione, occorre presentare alla FINMA il progetto concreto di autorizzazione. Al riguardo si rimanda alla sezione Valutazione dei progetti di autorizzazione e richieste preliminari. A tale scopo non è necessario l’accesso all’EHP. Il progetto di autorizzazione può essere presentato direttamente tramite e-mail all’indirizzo authorization@finma.ch.
Per ottenere l’accesso alla piattaforma, i richiedenti devono effettuare l’autoregistrazione sul sito internet della FINMA. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, l’accesso all’EHP è possibile mediante un’autentificazione a due fattori sul portale della FINMA.
Inoltre, come guida all’utenza qui di seguito è disponibile un modello di richiesta in cui sono visibili tutte le voci del menu a tendina. Tale documento funge unicamente da supporto e non può essere utilizzato per la presentazione della richiesta.