Gestori patrimoniali

I soggetti che operano a titolo professionale come gestori patrimoniali devono ottenere l’autorizzazione della FINMA e, a tale scopo, devono adempiere vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale.

Per legge, per gestore patrimoniale s’intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente o chiunque gestisce, al di sotto di un determinato valore di soglia, valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza. 

Condizioni di autorizzazione

Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, i gestori patrimoniali devono soddisfare varie condizioni di autorizzazione; in particolare, devono: 

  • avere la forma giuridica di un’impresa individuale, una società commerciale o una società cooperativa e farsi iscrivere nel registro di commercio;

  • disporre di un’organizzazione adeguata all’esercizio dell’attività nonché di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace;

  • disporre di adeguato capitale proprio o di adeguate garanzie; 

  • descrivere obiettivamente e geograficamente con precisione il proprio ambito di attività nei documenti pertinenti;

  • fornire la prova, sotto forma di conferma dell’affiliazione a un organismo di vigilanza (OV), di essere sottoposti alla sorveglianza di un organismo di vigilanza. 

Quando deve essere richiesta l’autorizzazione

Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano della corrispondente autorizzazione della FINMA


L’attività di gestione patrimoniale è considerata a titolo professionale se è soddisfatto uno dei seguenti criteri. 

Carattere professionale

L’obbligo di autorizzazione sussiste solo per i gestori patrimoniali che svolgono l’attività a titolo professionale. Per legge, i gestori patrimoniali svolgono la loro attività a titolo professionale se: 

  • durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi, o
  • durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o
  • hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi. 

I valori patrimoniali in relazione con deroghe all’obbligo di autorizzazione non devono essere considerati. 


I valori soglia relativi al carattere professionale non si applicano ai gestori patrimoniali di valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza che non oltrepassano determinati valori soglia. Il carattere professionale è indipendente dal volume dell’attività.  

Compiti

Il compito principale dei gestori patrimoniali è la gestione individuale di singoli portafogli. Possono inoltre fornire altri servizi, come la consulenza in investimenti, analisi di portafoglio o l’offerta di strumenti finanziari. Se un gestore patrimoniale esercita anche l’attività di trustee, l’istituto necessita di un’autorizzazione supplementare della FINMA.

Cessazione dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione

Se i gestori patrimoniali autorizzati intendono cessare la loro attività, necessitano previamente dell’autorizzazione della FINMA. La procedura prevede che l’organismo di vigilanza rediga una presa di posizione in merito. 

Presentazione della richiesta 

La procedura di autorizzazione per i gestori patrimoniali avviene esclusivamente tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili alla pagina «Procedura di autorizzazione». 

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