Per legge, per gestore patrimoniale s’intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente o chiunque gestisce, al di sotto di un determinato valore di soglia, valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza.
Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, i gestori patrimoniali devono soddisfare varie condizioni di autorizzazione; in particolare, devono:
avere la forma giuridica di un’impresa individuale, una società commerciale o una società cooperativa e farsi iscrivere nel registro di commercio;
disporre di un’organizzazione adeguata all’esercizio dell’attività nonché di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace;
disporre di adeguato capitale proprio o di adeguate garanzie;
descrivere obiettivamente e geograficamente con precisione il proprio ambito di attività nei documenti pertinenti;
fornire la prova, sotto forma di conferma dell’affiliazione a un organismo di vigilanza (OV), di essere sottoposti alla sorveglianza di un organismo di vigilanza.
Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano della corrispondente autorizzazione della FINMA.
L’attività di gestione patrimoniale è considerata a titolo professionale se è soddisfatto uno dei seguenti criteri.
L’obbligo di autorizzazione sussiste solo per i gestori patrimoniali che svolgono l’attività a titolo professionale. Per legge, i gestori patrimoniali svolgono la loro attività a titolo professionale se:
I valori patrimoniali in relazione con deroghe all’obbligo di autorizzazione non devono essere considerati.
I valori soglia relativi al carattere professionale non si applicano ai gestori patrimoniali di valori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza che non oltrepassano determinati valori soglia. Il carattere professionale è indipendente dal volume dell’attività.
Il compito principale dei gestori patrimoniali è la gestione individuale di singoli portafogli. Possono inoltre fornire altri servizi, come la consulenza in investimenti, analisi di portafoglio o l’offerta di strumenti finanziari. Se un gestore patrimoniale esercita anche l’attività di trustee, l’istituto necessita di un’autorizzazione supplementare della FINMA.
Se i gestori patrimoniali autorizzati intendono cessare la loro attività, necessitano previamente dell’autorizzazione della FINMA. La procedura prevede che l’organismo di vigilanza rediga una presa di posizione in merito.
La procedura di autorizzazione per i gestori patrimoniali avviene esclusivamente tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili alla pagina «Procedura di autorizzazione».