Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, il gestore patrimoniale deve soddisfare varie condizioni per l’autorizzazione, in particolare deve:
Sono previste deroghe all’obbligo di autorizzazione quale gestore patrimoniale. Non sono infatti soggette all’obbligo di autorizzazione quale gestore patrimoniale le persone che
Non sottostanno all'obbligo di autorizzazione nemmeno i gestori patrimoniali che non svolgono la loro attività a titolo professionale. È considerata a titolo professionale l’attività di un gestore patrimoniale se: durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.
Il compito principale di un gestore patrimoniale è la gestione individuale di singoli portafogli. Può inoltre fornire altri servizi, come la consulenza in investimenti, analisi di portafoglio o l’offerta di strumenti finanziari. Se un gestore patrimoniale opera anche quale trustee, l’istituto necessita di un'autorizzazione supplementare della FINMA.
Le condizioni di autorizzazione necessarie devono essere rispettate in modo permanente. I gestori patrimoniali autorizzati devono comunicare all’organismo di vigilanza ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’organizzazione della FINMA, il quale inoltra periodicamente tali informazioni alla FINMA. Se si tratta di un mutamento di grande importanza, occorre ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. Nella richiesta di autorizzazione delle modiche, il gestore patrimoniale deve indicare in particolare il tipo di modifiche, una descrizione dei motivi e i documenti rilevanti.
Se intende interrompere la propria attività, il gestore patrimoniale deve ottenere preventivamente l’autorizzazione della FINMA. Il processo prevede che l’organismo di vigilanza rediga una presa di posizione in merito.
I GPI che d’ora in poi sottostanno all’obbligo di autorizzazione devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della LIsFi. Questo processo di comunicazione viene gestito in via elettronica analogamente al processo di autorizzazione e di autorizzazione delle modifiche tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP, dove sono disponibili tutti i moduli e le informazioni per la comunicazione nonché l’immissione e la modifica della richiesta.
Per accedere alla Piattaforma EHP, i GPI dovranno procedere alla cosiddetta auto-registrazione nel sito Internet della FINMA. Una volta che l’auto-registrazione è avvenuta e la FINMA l’ha verificata, dal portale FINMA sarà possibile effettuare il login alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.
Il modulo di richiesta deve essere compilato in una lingua ufficiale svizzera ed essere firmato dal gestore patrimoniale o dal trustee. La FINMA tratta la domanda non appena è stata formalmente presentata in modo integrale. Ciò non esclude la possibilità che il gestore patrimoniale o il trustee forniscano successivamente ulteriori informazioni o che sia la FINMA a richiederle.
I modelli di richiesta per i gestori patrimoniali sono disponibili sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA. Un modello di richiesta completamente aperto è pure disponibile e serve quale guida. Tale documento serve a dare una panoramica completa e non può essere utilizzato quale richiesta.