Rappresentanze di istituti finanziari esteri ai sensi della LIsFi

Per ottenere un’autorizzazione della FINMA, le rappresentanze di istituti finanziari esteri devono soddisfare una serie di condizioni.

Secondo la Legge sugli istituti finanziari, un istituto finanziario estero deve ottenere l’autorizzazione della FINMA se, in Svizzera, occupa persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera, lo rappresentano, segnatamente trasmettendogli mandati di clienti o rappresentandolo a scopi di pubblicità o per altri scopi. Di conseguenza, la rappresentanza non può esercitare l’attività dell’istituto finanziario estero in senso stretto, ma dovrà limitarsi soltanto a mansioni di rappresentanza (art. 58 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 52 cpv. 1 LIsFi).

Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che possiedono all’estero un’autorizzazione quale istituto finanziario, che nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali utilizzano espressioni quali:

  • gestore di patrimoni,
  • trustee,
  • gestore di patrimoni collettivi,

oppure che esercitano un’attività quali istituti finanziari ai sensi della Legge sugli istituti finanziari.


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Condizioni di autorizzazione

Affinché un’autorizzazione a istituire una rappresentanza possa essere rilasciata a un istituto finanziario estero, il richiedente e la rappresentanza devono soddisfare le esigenze seguenti:

  • l’istituto finanziario estero è sottoposto a un’adeguata vigilanza;
  • le autorità di vigilanza estere competenti non formulano obiezioni contro la costituzione di una rappresentanza;
  • le persone incaricate della direzione della rappresentanza devono disporre della garanzia di un’attività irreprensibile;
  • in caso di fornitura di servizi finanziari secondo la Legge sugli istituti finanziari, prova del rispetto delle relative disposizioni;
  • in caso di attività di gestione patrimoniale o di trustee, prova di un’affiliazione a un organismo di vigilanza.

La FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia della reciprocità da parte dello Stato in cui ha sede l’istituto finanziario estero.

Inoltro delle richieste

Il processo di autorizzazione si svolge in via elettronica tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA.

 

Sulla piattaforma sono disponibili tutti i moduli e le informazioni per la presentazione della richiesta. Per ottenere l'accesso all'EHP, i richiedenti devono effettuare l'autoregistrazione. In seguito all’autoregistrazione e alla verifica da parte della FINMA, dal portale FINMA sarà possibile effettuare l'accesso alla Piattaforma EHP mediante un’autenticazione a due fattori.

Durata della procedura

La procedura di autorizzazione per la rappresentanza di un istituto finanziario estero si svolge nel quadro degli scambi con i rispettivi richiedenti. I tempi di elaborazione dipendono dalla qualità e dalla complessità della domanda, come pure dalla mole di lavoro in corso. Occorre altresì tenere conto dei tempi di reazione delle autorità di vigilanza estere competenti. 

Contatto per qualsiasi domanda sulla procedura di autorizzazione

Sezione Autorizzazioni per gli altri istituti (assetmanagement@finma.ch

Informazioni e moduli

I moduli di richiesta per le rappresentanze di istituti finanziari esteri sono disponibili sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA. Un modello di richiesta completamente aperto è reso disponibile a titolo informativo e serve da guida. Tale documento serve a dare una panoramica completa ma non può essere utilizzato per l'inoltro della richiesta.

B3 - Dichiarazione riguardante altri mandati

Ultima modifica: 25.10.2024 Dimensioni: 1.65  MB
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