L’accordo garantisce alle imprese di assicurazione svizzere e dell’Unione Europea operanti nel campo dell’assicurazione contro i danni la libertà di stabilimento sia in Svizzera che nell’Unione Europea, purché dispongano dell’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o di una succursale, fermo restando che nel Paese di esercizio devono essere applicate le stesse condizioni di accesso e di esercizio. L’accordo disciplina inoltre la competenza per quanto concerne la sorveglianza dell’agenzia o della succursale.
Esso non si applica alle assicurazioni sulla vita, alla riassicurazione e alle assicurazioni sociali, né ai servizi transfrontalieri senza agenzia o succursale.
L’accordo garantisce alle imprese di assicurazione svizzere operanti nel campo dell’assicurazione diretta la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel Principato del Liechtenstein e viceversa, a condizione che siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata nel Paese della sede sociale valida in entrambi gli Stati. Il titolare dell’autorizzazione è soggetto alla sorveglianza esercitata dall’autorità competente nel Paese della sede sociale. L’accordo comporta inoltre un reciproco riconoscimento del diritto in materia di vigilanza. Esso non si applica alla riassicurazione e alle assicurazioni sociali.
L’accordo completa l’accordo concernente l’assicurazione diretta, aumenta la certezza del diritto e la trasparenza dell’attività assicurativa transfrontaliera per quanto riguarda i danni causati dagli elementi naturali. Sono considerati danni causati dagli elementi naturali ai sensi dell’accordo i danni a fabbricati e beni mobili dovuti a determinati eventi naturali.