Trattati internazionali

I trattati internazionali sono accordi vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale. In linea di principio, la competenza della stipulazione dei trattati internazionali spetta all’Assemblea federale, ma in casi eccezionali può essere conferita anche al Consiglio federale. Ad oggi la Svizzera ha concluso quattro trattati e accordiinternazionali in ambito assicurativo, che sono rilevanti ai fini della vigilanza sui mercati finanziari.

Trattato internazionale con l’UE: accordo relativo all’assicurazione contro i danni

L’accordo garantisce alle imprese di assicurazione svizzere e dell’Unione Europea operanti nel campo dell’assicurazione contro i danni la libertà di stabilimento sia in Svizzera che nell’Unione Europea, purché dispongano dell’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o di una succursale, fermo restando che nel Paese di esercizio devono essere applicate le stesse condizioni di accesso e di esercizio. L’accordo disciplina inoltre la competenza per quanto concerne la sorveglianza dell’agenzia o della succursale.

Esso non si applica alle assicurazioni sulla vita, alla riassicurazione e alle assicurazioni sociali, né ai servizi transfrontalieri senza agenzia o succursale.

Trattato internazionale con il Principato del Liechtenstein: accordo relativo all’assicurazione diretta

L’accordo garantisce alle imprese di assicurazione svizzere operanti nel campo dell’assicurazione diretta la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel Principato del Liechtenstein e viceversa, a condizione che siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata nel Paese della sede sociale valida in entrambi gli Stati. Il titolare dell’autorizzazione è soggetto alla sorveglianza esercitata dall’autorità competente nel Paese della sede sociale. L’accordo comporta inoltre un reciproco riconoscimento del diritto in materia di vigilanza. Esso non si applica alla riassicurazione e alle assicurazioni sociali.

Allgemeininteressen

Ausgabe vom 1. März 2022

Ultima modifica: 10.10.2022 Dimensioni: 0.28  MB
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Trattato con il Principato del Liechtenstein: accordo relativo all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

L’accordo completa l’accordo concernente l’assicurazione diretta, aumenta la certezza del diritto e la trasparenza dell’attività assicurativa transfrontaliera per quanto riguarda i danni causati dagli elementi naturali. Sono considerati danni causati dagli elementi naturali ai sensi dell’accordo i danni a fabbricati e beni mobili dovuti a determinati eventi naturali.

Trattato internazionale con il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord: accordo relativo all’assicurazione diretta

 

Le parti contraenti del presente accordo sono la Confederazione Svizzera, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, dall’altro. L’accordo garantisce alle imprese di assicurazione operanti nel territorio delle controparti nel campo dell’assicurazione diretta contro i danni la reciproca libertà di stabilimento, purché dispongano dell’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o di una succursale, fermo restando che nel Paese di esercizio devono valere le medesime condizioni di accesso e di esercizio. L’accordo disciplina inoltre la competenza concernente la sorveglianza dell’agenzia o della succursale.

Esso non si applica alle assicurazioni sulla vita, alle riassicurazioni e alle assicurazioni sociali, né ai servizi transfrontalieri senza agenzia o succursale.
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