Riciclaggio di denaro: Priorità della vigilanza sulla condotta (2020)

Un’efficace vigilanza sulla condotta rafforza la fiducia nella piazza finanziaria. Nonostante i progressi compiuti finora, anche nel 2020 la FINMA ha posto l’accento sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare in relazione alle transazioni basate sulla blockchain. Un’ulteriore priorità era costituita dalle norme di comportamento degli istituti finanziari nei confronti dei clienti sancite dalla nuova Legge sui servizi finanziari.

Sebbene molti istituti abbiano ulteriormente migliorato il loro dispositivo di prevenzione del riciclaggio di denaro, siano riusciti a individuare con frequenza sempre maggiore i valori patrimoniali sospetti e li abbiano segnalati all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), nel 2020 i rischi per gli istituti finanziari nelle operazioni di gestione patrimoniale transfrontaliere hanno continuato a essere elevati. Le relazioni d’affari con privati facoltosi qualificati come persone politicamente esposte, ma anche con aziende statali o parastatali e i fondi sovrani comportano il rischio di corruzione e appropriazione indebita. La complessità delle strutture, in particolare con l’interposizione di società di sede, può accrescere i rischi di riciclaggio di denaro.

Vigilanza preventiva in materia di riciclaggio di denaro

Negli scorsi anni alcune banche di gestione patrimoniale sono rimaste pesantemente coinvolte in noti scandali di riciclaggio di denaro con capitali provenienti da Paesi emergenti. Numerosi procedimenti di enforcement (in particolare in rapporto con 1MDB, Petrobras, Odebrecht, Petróleos de Venezuela S.A. e la FIFA) sono stati conclusi in questo periodo; in seguito a ciò, molti istituti hanno migliorato il loro dispositivo di prevenzione del riciclaggio di denaro, tuttavia la situazione dei rischi è rimasta immutata. Anche nel 2020 la FINMA ha dovuto trattare casi di assoggettati che hanno operato in modo troppo acritico con clienti molto facoltosi provenienti da Paesi emergenti.

La FINMA ha disposto che diverse banche operanti a livello internazionale verificassero l’origine dei capitali in caso di dichiarazioni incomplete da parte dei clienti, in particolare per i patrimoni ingenti provenienti da Paesi emergenti la cui origine era fatta risalire a eredità, investimenti oltremodo fortunati o cospicui regali in denaro. In queste fattispecie, gli istituti erano tenuti ad accertare con precisione la provenienza dei valori patrimoniali e a verificare, tra le altre cose, se il cliente potesse essere un prestanome.

Anche nel 2020 la FINMA ha constatato che soprattutto le banche hanno adempiuto con serietà l’obbligo di comunicazione e segnalato le relazioni sospette al MROS, tuttavia alcuni istituti hanno ritenuto che l’abbandono di procedimenti da parte delle autorità penali implicasse la provenienza legale dei valori patrimoniali. La FINMA ha fatto presente a tali istituti che il comportamento delle autorità penali non cambia la provenienza dei valori patrimoniali e che le relazioni d’affari devono continuare a essere attentamente monitorate per individuare eventuali elementi sospetti.

Se il contraente di un intermediario finanziario è assoggettato a un’adeguata vigilanza prudenziale e a una regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario non è tenuto a determinare l’avente diritto economico soggiacente. La normativa parte dal presupposto che, nel caso di specie, l’istituto assoggettato alla vigilanza prudenziale adempia gli obblighi sanciti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro. In certi casi la FINMA ha constatato che taluni intermediari finanziari si sono avvalsi in misura eccessiva di tale possibilità, per esempio alcune banche hanno avviato relazioni con istituti di Paesi offshore il cui status di banca era dubbio. Dietro i clienti di questi istituti si celavano spesso presunte truffe, insider trading e sottrazioni d’imposta, pertanto le banche svizzere non avevano la possibilità di comunicare l’identità dell’avente diritto economico alle autorità di perseguimento penale. La FINMA ha fatto presente agli istituti che la vigilanza prudenziale su un concreto intermediario finanziario estero o sulle autorizzazioni di cui dispone deve essere accertata caso per caso, in particolare nei Paesi più piccoli, in quanto non è sufficiente fare affidamento in modo acritico sulla vigilanza generica in materia di riciclaggio di denaro attuata in una giurisdizione straniera. La normativa esenta solo dall’obbligo di accertare sistematicamente l’avente diritto economico. Affinché le transazioni che comportano un rischio superiore possano essere chiarite, può tuttavia essere necessario procurarsi informazioni sull’avente diritto economico.


La FINMA approfondisce le segnalazioni di violazioni della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), indipendentemente dal fatto che provengano dall’istituto stesso, da altre autorità o da whistleblower, pertanto intrattiene contatti regolari con gli istituti esposti anche al di fuori degli audit e dei controlli in loco. Negli scorsi anni sono aumentate le rivelazioni nei media, in particolare nel quadro di inchieste condotte da giornalisti investigativi. Nel 2020 un caso eclatante è stato quello dei FinCEN files. Si trattava di oltre 2000 segnalazioni interne di transazioni sospette di riciclaggio di denaro inviate all’autorità antiriciclaggio statunitense Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e pubblicate a seguito di una fuga di dati. Al riguardo numerosi intermediari finanziari, in parte di propria iniziativa, in parte su richiesta della FINMA, hanno svolto approfonditi accertamenti, dai quali è emersa la nota fattispecie in cui una serie di istituti hanno operato con una clientela particolarmente esposta a rischi. Gran parte degli istituti ha trattato i rischi correlati nel rispetto della regolamentazione, proceduto ai necessari accertamenti e segnalato i clienti sospetti al MROS molto prima che venissero pubblicati i FinCEN files. Per altri istituti è invece emersa la necessità di migliorare il loro dispositivo di compliance.

Lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore blockchain

Nell’attività di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, monitorare efficacemente l’osservanza delle prescrizioni nelle transazioni eseguite con la tecnologia blockchain costituisce una nuova sfida. Gli ordinari principi della sorveglianza in riferimento alla lotta contro il riciclaggio di denaro si applicano anche a questo ambito, pertanto è necessario osservare le consuete regole know your customer e svolgere gli accertamenti prescritti per le transazioni. Nel 2020 il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha giudicato in gran parte conforme la normativa svizzera in materia di riciclaggio di denaro per i prestatori di servizi di valute virtuali (Virtual Asset Service Provider, VASP).

Per il traffico dei pagamenti la FINMA continua ad applicare l’approccio esposto nella sua Comunicazione sulla vigilanza 02/2019 «Il traffico dei pagamenti nella blockchain», secondo cui le disposizioni vigenti in Svizzera riguardo allo scambio di informazioni nel traffico dei pagamenti (designate anche come travel rule) devono essere applicate in pari misura al settore blockchain. Sino a quando non esisterà una soluzione tecnica che garantisca l’osservanza delle travel rule, gli intermediari finanziari assoggettati alla FINMA possono inviare criptovalute unicamente a wallet esterni dei loro clienti e accettare criptovalute solo da questi. Per eseguire i relativi trasferimenti, gli intermediari finanziari devono verificare, mediante misure tecniche appropriate, la facoltà del loro cliente di disporre del wallet esterno.

(Dal Rapporto annuale 2020)

Backgroundimage