Vigilanza sul riciclaggio di denaro (2022)

Un’efficace vigilanza sulla condotta rafforza la fiducia nella piazza finanziaria. Nonostante i progressi compiuti finora, la FINMA ha continuato a concentrarsi sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare nel settore delle criptovalute, in cui operano sempre più istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA.

Nel 2022 la FINMA ha analizzato numerosi servizi offerti e previsti nel settore delle criptovalute. Nei confronti degli istituti assoggettati ha precisato le sue aspettative in conformità alle norme sul riciclaggio di denaro, condividendole anche con gli organismi di autodisciplina (OAD) che esercitano la vigilanza in questo ambito su numerosi fornitori di servizi. Nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro in generale, si è rivelata positiva l’evoluzione delle segnalazioni a titolo preventivo all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), che si è avvalso in misura maggiore del monitoraggio delle transazioni come fonte di informazione. (…)

Vigilanza sul riciclaggio di denaro: constatazioni sulla gestione di strutture complesse

La lotta contro il riciclaggio di denaro è uno dei compiti centrali della FINMA. Anche nel 2022 essa ha verificato i dispositivi di prevenzione del riciclaggio di denaro presso le banche e precisato i suoi requisiti in materia.


Nell’attività di vigilanza sul riciclaggio di denaro, presso diverse banche la FINMA ha constatato lacune nella gestione di strutture complesse. Negli scorsi anni, i casi Petrobras, Odebrecht, 1MDB, Panama Papers, FIFA o PDVSA hanno portato alla luce molteplici clamorosi scandali di riciclaggio di denaro, in seguito ai quali gli istituti hanno migliorato i loro dispositivi di prevenzione, ma anche nel 2022 è stato individuato un potenziale di ottimizzazione nell’adempimento degli obblighi di diligenza in materia. L’attività di vigilanza si è concentrata sui criteri di qualifica delle strutture complesse, sull’accertamento dei motivi del ricorso a società di sede e sul monitoraggio efficiente delle transazioni effettuate attraverso tali strutture.


In diversi casi è risultato che i criteri per qualificare la complessità di una struttura non erano definiti oppure erano attuati troppo meccanicamente, tra l’altro definendo come unico criterio un certo numero di società coinvolte. La FINMA ha inoltre constatato che gli istituti non hanno sufficientemente accertato il retroscena delle strutture create da terzi, valutando erroneamente i rischi. Per esempio, il portafoglio clienti di una banca non presentava l’integralità delle strutture complesse e non tutte le relazioni d’affari interessate erano classificate come relazioni che comportano un rischio superiore, sebbene fossero qualificate come tali.

Controlli in loco in relazione con la vigilanza sul riciclaggio di denaro

Anche nel 2022 i controlli in loco, che sono uno strumento importante della vigilanza, hanno consentito di effettuare ulteriori constatazioni, alcune delle quali sono riportate di seguito:

Mercati target: Talora le banche non hanno osservato i criteri stabiliti in merito ai loro mercati di riferimento. Le attività commerciali al di fuori dei mercati target definiti hanno accresciuto notevolmente il rischio di riciclaggio di denaro a causa del disallineamento con la gestione dei rischi implementata.

Analisi dei rischi: L’analisi dei rischi secondo l’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA) è uno strumento importante della direzione strategica al fine di rilevare e limitare i rischi e determinare i criteri di rischio rilevanti per l’attività dell’istituto finanziario, ma serve anche a stabilire quali rischi nell’ambito del riciclaggio di denaro non sono in linea con la propensione al rischio della banca. Dai controlli in loco è emerso che veniva sì effettuata un’analisi dei rischi, ma senza operare alcuna distinzione tra rischi inerenti e rischi residui. In molti casi non era nemmeno stato allestito un elenco delle misure adottate per ridurre il rischio residuo.

Qualità delle segnalazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Negli scorsi anni è notevolmente aumentato il numero di notifiche di casi sospetti da parte delle banche all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). La qualità delle segnalazioni riveste una notevole importanza per consentire un’elaborazione efficace delle comunicazioni da parte del MROS e per adottare rapidi provvedimenti sulla scorta degli elementi acquisiti. Nel 2022 la FINMA ha ripetutamente constatato una qualità carente nelle comunicazioni di sospetto trasmesse al MROS dagli intermediari finanziari, in quanto mancavano documenti, le fattispecie non erano state rilevate correttamente oppure le informazioni fornite sui conti erano insufficienti. Il MROS ha confermato questo quadro.

La presenza sistematica di lacune nella qualità dei dati può indicare carenze organizzative, nonché errori nei processi e nei controlli presso gli intermediari finanziari.

Vigilanza sul riciclaggio di denaro nei modelli commerciali correlati a beni crittografici

La normativa svizzera in materia di scambio di informazioni nel traffico dei pagamenti (altresì denominata travel rule) si applica anche al settore blockchain (cfr. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019 «Il traffico dei pagamenti nella blockchain» ). Ai fini dell’osservanza della travel rule, l’intermediario finanziario è tenuto a verificare la facoltà dei clienti di disporre dei cosiddetti wallet, che servono ad accedere ai valori patrimoniali crittografici. A tal fine la FINMA considera adeguati diversi metodi (cfr. Rapporto annuale 2020 della FINMA ).

Timeboxing e wallet login

Fra i metodi di verifica adeguati si è aggiunta la procedura di timeboxing, che consiste nel trasferimento diretto di un importo da parte del cliente in sostituzione di un’antecedente microtransazione. Il cliente deve preannunciare la transazione e l’importo, dopo di che l’intermediario finanziario fornisce l’indirizzo al cliente e gli mette a disposizione una breve finestra temporale (time box). La transazione convenuta può essere effettuata all’interno di questi parametri; la prova della facoltà di disporre viene fornita verificando il rispetto di tali requisiti. Un’altra novità è costituita dal wallet login dei clienti in presenza di collaboratori dell’intermediario finanziario. Se la procedura è documentata in modo sufficiente, anche questa misura è considerata adeguata in conformità alla Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019 «Il traffico dei pagamenti nella blockchain» .

Revisione dell’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro

La revisione della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) ha reso necessario apportare modifiche all’Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (ORD-FINMA) con entrata in vigore il 1 gennaio 2023. La riveduta ORD-FINMA prevede ora per gli intermediari finanziari l’obbligo di emanare una direttiva interna sui criteri per una verifica periodica e orientata al rischio concernente l’aggiornamento dei dati relativi ai clienti.


La FINMA ha precisato che l’intermediario finanziario deve adottare misure tecniche per la compravendita fisica di valute virtuali (acquisto, vendita e cambio di criptovalute, in particolare agli sportelli automatici), nonché per il cambio di valute virtuali con strumenti di pagamento anonimi di altro tipo per evitare che sia superato il valore soglia di 1000 franchi nell’arco di 30 giorni. Ciò s’iscrive nell’ottica di reagire di fronte ai casi di abuso registrati nel recente passato.

(Dal Rapporto annuale 2022)


Rapporto annuale 2022

Ultima modifica: 28.03.2023 Dimensioni: 2.54  MB
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