La FINMA opera entro i confini tracciati dal legislatore. La Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari è il fondamento della sua attività. Questa legge è stata varata dalle Camere federali il 22 giugno 2007 e messa in vigore integralmente il 1° gennaio 2009 dal Consiglio federale.
Esecuzione delle leggi sui mercati finanziari
In qualità di autorità di vigilanza la FINMA dispone di poteri sovrani su banche, assicurazioni, borse, istituti finanziari, investimenti collettivi di capitale, relativi amministratori e direzioni dei fondi, nonché distributori e intermediari assicurativi. In concreto essa è responsabile dell’esecuzione delle singole leggi sui mercati finanziari. In ambito bancario ciò riguarda la Legge sulle banche (LBCR), in quello assicurativo la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) e la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), per le negoziazioni in borsa la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), per gli istituti finanziari la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), per i fondi la Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
A compimento di tali leggi la FINMA espleta le proprie attività chiave di autorizzazione, sorveglianza, attuazione e regolamentazione.
Autorizzazione e sorveglianza
La FINMA
autorizza le aziende operanti nei settori che rientrano nella sfera di competenza dell’Autorità di vigilanza. In tal modo essa diventa una sorta di «guardia di confine» del mercato finanziario autorizzato. Mediante le proprie
funzioni di vigilanza, la FINMA assicura l’osservanza da parte degli istituti autorizzati dei fondamenti giuridici rilevanti ai sensi del diritto prudenziale. Tutti gli assoggettati sono tenuti al costante adempimento dei requisiti di autorizzazione. La FINMA è competente anche per la
lotta contro il riciclaggio di denaro.
Attuazione
Se le vengono segnalate violazioni del diritto prudenziale, la FINMA le persegue adottando le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. All’occorrenza la FINMA fa valere il diritto prudenziale in procedure amministrative formali, i cosiddetti
procedimenti di enforcement. Gli atti dispositivi della FINMA sono impugnabili e possono pertanto essere sottoposti a verifica in sede giudiziaria. Nei casi di necessità, la FINMA attua anche
procedure di risanamento e fallimento e presta
assistenza amministrativa.
Vigilanza sui mercati
Dal 1° maggio 2013 le competenze della FINMA vanno al di là del settore finanziario assoggettato alla vigilanza. Nel quadro della
vigilanza generale sui mercati, la FINMA punisce anche gli
abusi di mercato, in particolare l’
insider trading e la manipolazione del mercato.
Regolamentazione
La FINMA è da intendersi in primo luogo come autorità di vigilanza, il cui compito principale consiste nel vigilare sull’osservanza delle leggi e delle ordinanze promulgate da Parlamento e Consiglio federale. La regolamentazione diretta da parte della FINMA con proprie ordinanze e circolari è limitata a rari casi e alle istanze a essa subordinate.