La FINMA opera all’interno del quadro definito dal legislatore. La Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari è il fondamento della sua attività. Questa legge è stata varata dalle Camere federali il 22 giugno 2007 e messa in vigore integralmente il 1° gennaio 2009 dal Consiglio federale.
Esecuzione delle leggi sui mercati finanziari
Quale autorità di vigilanza, la FINMA dispone di poteri sovrani su banche e società di intermediazione mobiliare, assicurazioni, infrastrutture del mercato finanziario, istituti e prodotti nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale, assoggettati secondo la
Legge sui servizi finanziari e la
Legge sugli istituti finanziari e intermediari assicurativi. In concreto essa è responsabile dell’esecuzione delle singole leggi sui mercati finanziari. In ambito bancario ciò riguarda la Legge sulle banche (
LBCR), in quello assicurativo la Legge sul contratto d’assicurazione (
LCA) e la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (
LSA), per le negoziazioni in borsa la Legge sull’infrastruttura finanziaria (
LInFi), per gli istituti finanziari la Legge sugli istituti finanziari (
LIsFi), per i fornitori di servizi finanziari la Legge sui servizi finanziari (
LSerFi), per i fondi la Legge sugli investimenti collettivi (
LICol) e in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro la Legge sul riciclaggio di denaro (
LRD).
La FINMA fa applicare tali leggi mediante lo svolgimento delle sue attività chiave, vale a dire l’
autorizzazione, la
sorveglianza, l’
enforcement e la
regolamentazione.
Autorizzazione e sorveglianza
La FINMA
autorizza le imprese operanti nei settori che rientrano nella sfera di competenza dell’Autorità di vigilanza. In tal modo essa funge per così dire da «guardia di confine» del mercato finanziario autorizzato. Mediante la propria attività di vigilanza, la FINMA garantisce l’osservanza da parte degli istituti autorizzati dei fondamenti giuridici rilevanti ai sensi del diritto prudenziale. Tutti gli assoggettati sono tenuti al costante adempimento delle condizioni di autorizzazione. La FINMA è competente anche per la
lotta contro il riciclaggio di denaro.
Applicazione del diritto
Se le vengono segnalate violazioni del diritto prudenziale, la FINMA le persegue adottando le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. All’occorrenza la FINMA applica il diritto prudenziale in procedure amministrative formali, i cosiddetti
procedimenti di enforcement. Gli atti dispositivi della FINMA sono impugnabili e possono pertanto essere esaminati in sede giudiziaria. Se necessario, la FINMA attua anche
procedure di risanamento e fallimento e presta
assistenza amministrativa.
Vigilanza sui mercati
Dal 1° maggio 2013 le competenze della FINMA esulano dal settore finanziario assoggettato alla vigilanza. Nel quadro della
vigilanza generale sui mercati, la FINMA punisce anche gli
abusi di mercato, in particolare l’
insider trading e la manipolazione del mercato.
Regolamentazione
La FINMA funge in primo luogo da autorità di vigilanza, il cui compito principale consiste nel vigilare sull’osservanza delle leggi e delle ordinanze emanate dal Parlamento e dal Consiglio federale. La regolamentazione diretta da parte della FINMA mediante proprie
ordinanze e
circolari è circoscritta a un numero di casi piuttosto ristretto e di rango inferiore.