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2009

Abrogazione "Swiss finish" per gli investimenti collettivi di capitale

Il Consiglio federale ha deciso in data odierna di uniformare l’art. 31 dell’Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) alla normativa europea. La modifica entra in vigore per il 1marzo 2009. Per lo stesso termine l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA abrogherà i punti dello "Swiss finish" per gli investimenti collettivi di capitale di sua competenza.

La Commissione federale delle banche (CFB; l’odierna Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA) avviò in data 16 settembre 2008, in accordo con il Dipartimento federale delle finanze, la consultazione per l’abrogazione dello "Swiss finish". L’abrogazione dello "Swiss finish" contribuirà a riposizionare la piazza dei fondi svizzera e in tal modo a promuovere la produzione di fondi di investimento svizzeri. È in ragione di ciò che il "Comitato di direzione dialogo sulla piazza finanziaria (CODIFI)", il quale mira in particolare a sviluppare la competitività internazionale del settore finanziario svizzero, in una seduta del 2 settembre 2008, decise di sostenere l’iniziativa della CFB rispettivamente della FINMA. A parte lo stralcio di prescrizioni formali, nell’abrogazione dello "Swiss finish" per gli investimenti collettivi di capitale si tratta in particolare dell’uniformazione dell’art. 31 cpv. 4 OICol agli standard minimali europei. L’iniziativa dell’abrogazione dello "Swiss finish" è stata accolta positivamente dai partecipanti alla consultazione.

 

In base della presente decisione del Consiglio federale la modifica dell’art. 31 OICol entra in vigore il 1 marzo 2009. Nello stesso termine la FINMA abrogherà i punti dello "Swiss finish" di sua competenza. A parte lo stralcio formale di alcune prescrizioni, la FINMA rinunzierà in futuro di fare prescrizioni quantitative sulla denominazione degli investimenti collettivi di capitale. A causa di ciò ai titolari di un’autorizzazione sarà imposto l’obbligo, in corrispondenza agli sviluppi del mercato finanziario, di provvedere essi stessi al rispetto delle normative sulla trasparenza. Gli investitori devono essere informati sulle attività degli investimenti collettivi di capitale in modo trasparente e completo nella rispettiva documentazione e gli attori del mercato devono assumersi la responsabilità che gli investitori non siano tratti in confusione.

 

L’abrogazione di queste prescrizioni formali e quantitative permette alla FINMA di concentrarsi ancor di più in futuro sull’esame qualitativo dei prodotti.

 

L’attuale allegato I "Fondsname und Anlagepolitk" (edizione del 14 dicembre 2005) della "Wegleitung für Gesuche betreffend die Genehmigung des Fondsvertrags eines Anlagefonds, die Genehmigung von zusätzlichen Teilvermögen, die Genehmigung von Änderungen des Fondsvertrags" (edizione del 1 aprile 2008) verrà di conseguenza a decadere e le altre “guide pratiche” verranno adattate. Queste modifiche entrano in vigore il 1 marzo 2009.

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