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Sanzione internazionale
2009

Modifiche dell’ ordinanza che istituisce i provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

Il 1° luglio 2009, il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza che istituisce i provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) (RS 946.231.127.6). Con la presente modifica dell'ordinanza, l'embargo è esteso a tutto il materiale d'armamento. In tal modo la Svizzera applica le sanzioni finanziarie della Risoluzione 1874 del 12 giugno 2009 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le modifiche entreranno in vigore il 2 luglio 2009. L’ordinanza può essere consultata sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Sono vietati la fornitura e l'ottenimento di servizi finanziari connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l'acquisizione, la produzione, la manutenzione o l'utilizzazione dei beni di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 dell’ ordinanza che istituisce i provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RS 946.231.127.6) (art. 1 cpv. 4 dell’ ordinanza). Sono vietate la fornitura e l'accettazione di mezzi finanziari di ogni genere connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l'acquisizione, la produzione, la manutenzione o l'utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e 2. (art. 1 cpv. 4bis dell’ ordinanza).
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