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Comunicato stampa
2009

La FINMA propone la modifica dell’Ordinanza sui fondi propri per le banche cantonali e le banche aventi la forma della cooperativa

La FINMA apre un’indagine conoscitiva riguardante la modifica dell’Ordinanza sui fondi propri. I cambiamenti interessano i fondi propri ridotti per le banche cantonali (art. 33 cpv. 3 OFoP) e l’obbligo di versamento suppletivo per le banche aventi la forma della cooperativa (art. 16 cpv. 4 e art. 28 cpv. 2 OFoP). La FINMA propone di abolire entrambe queste disposizioni derogatorie: gli istituti saranno così tenuti a provvedere a una copertura del capitale adeguata e di migliore qualità. L’indagine conoscitiva viene effettuata in accordo con l’Amministrazione federale delle finanze e terminerà in data 31 agosto 2009.

L’abolizione della riduzione per le banche cantonali e della possibilità per le banche aventi la forma della cooperativa di considerare fondi propri anche i versamenti suppletivi dei soci consente di introdurre nell’Ordinanza sui fondi propri una modifica al vaglio ormai da diverso tempo. Entrambe le disposizioni non rispondono più agli obiettivi delle norme di vigilanza e per questo devono essere revocate simultaneamente.

L’obiettivo della proposta avanzata dalla FINMA è quello di migliorare la qualità della base dei fondi propri sia delle banche cantonali sia delle banche aventi la forma della cooperativa. In questo modo gli istituti saranno obbligati a provvedere a una copertura del capitale adeguata senza contare sul sostegno finanziario di terzi. Sul piano della concorrenza viene così eliminata la disparità di trattamento per quanto attiene ai fondi propri previsti per legge. La modifica consentirà inoltre di disciplinare in modo esplicito la capacità di rischio, le relazioni con i proprietari e la responsabilità del rischio presso gli istituti interessati. È importante sottolineare che la modifica dell’ordinanza non rappresenta assolutamente una minaccia per le banche coinvolte in quanto vantano tutte una buona capitalizzazione. Allo stesso modo non sono attese ripercussioni negative sulla concessione di crediti. È altresì prevista una fase transitoria di due anni, ritenuta sufficiente per apportare tutti gli eventuali adeguamenti necessari prima che le due disposizioni derogatorie vengano definitivamente abolite con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

La FINMA ravvisa in questa modifica un provvedimento indispensabile per mettersi al passo con i tempi, nell’interesse non solo degli istituti ma anche dei loro creditori e del sistema finanziario svizzero in generale. Le istanze potranno essere presentate fino al giorno 31 agosto 2009.

Riduzione per le banche cantonali

L’OFoP prevede la concessione alle banche cantonali di una riduzione del 12,5% sulla somma dei fondi propri necessari ai sensi della legge.

Obbligo di versamento suppletivo per le banche aventi la forma della cooperativa

In generale, gli impegni assunti da una cooperativa sono coperti dal patrimonio sociale. I soci però possono essere chiamati singolarmente a integrare eventuali perdite di bilancio mediante un pagamento supplementare (obbligo di versamento suppletivo). L’OFoP permette di considerare come fondo proprio il 50% della somma del versamento suppletivo pro capite per un importo determinato.

Contatto

Tobias Lux, addetto stampa, tel. +41 (0)31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch

Begleitbrief Änderung der Eigenmittelverordnung

Ultima modifica: 20.07.2009 Dimensioni: 0.05  MB
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Entwurf Änderung Eigenmittelverordnung

Ultima modifica: 18.03.2015 Dimensioni: 0.02  MB
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Erläuterungsbericht Änderung Eigenmittelverordnung

Ultima modifica: 18.03.2015 Dimensioni: 0.2  MB
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