La circolare «Riserve tecniche – riassicurazione» pubblicata in data odierna dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA stabilisce i requisiti minimi per la costituzione di adeguate riserve tecniche nell'attività di riassicurazione.
La presente circolare FINMA «Riserve tecniche – riassicurazione» definisce le pertinenti disposizioni configurate nella legge e nell'ordinanza. L'attività di riassicurazione non è attualmente soggetta a nessuna regolamentazione specifica concernente la definizione di riserve tecniche. La presente circolare regolamenta ora da un lato la costituzione di riserve tecniche in linea con il mercato applicabili nel quadro del Test di solvibilità svizzero, e dall'altro le riserve tecniche statutarie. Essa fissa dei principi e requisiti minimi per la valutazione, la documentazione e il controllo delle riserve tecniche. La circolare si applica a tutte le imprese di riassicurazione e ai riassicuratori captive svizzeri, nonché a tutte le imprese svizzere di assicurazione diretta per le operazioni accettate in riassicurazione e retrocesse . La circolare entrerà in vigore il 1° settembre 2011.
Modifiche rispetto alla bozza di circolare sottoposta a indagine conoscitiva
In risposta alla bozza di circolare sono pervenuti sette riscontri. Sulla base dei pareri formulati nel quadro dell’indagine conoscitiva, nella presente versione della circolare sono stati definiti in particolare anche requisiti riguardanti la definizione di riserve tecniche statutarie, diversamente da quanto previsto nella prima bozza di circolare.
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