L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA revoca il carattere temporaneo del riconoscimento delle «Direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri sull’obbligo di verbalizzazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol)». Occorre procedere a una verifica materiale delle direttive non appena lo stato dei lavori di regolamentazione concernenti la LSF lo consentirà.
Nel novembre 2013 il Consiglio di amministrazione della FINMA ha riconosciuto come standard prudenziale minimo le «Direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri sull’obbligo di verbalizzazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 della legge sugli investimenti di capitale (LICol)». Il riconoscimento delle direttive era limitato a due anni al massimo, e ciò nell’ottica di verificare nuovamente l’adeguatezza degli obblighi di verbalizzazione nel contesto delle prescrizioni della Legge sui servizi finanziari (LSF).
Dal momento che i lavori concernenti la LSF si protraggono, la FINMA ha revocato il limite temporale del riconoscimento della direttiva, pertanto il suo contenuto rimane in vigore in maniera invariata anche dopo il 31 dicembre 2015. Occorre procedere a una verifica materiale delle direttive non appena lo stato dei lavori di regolamentazione concernenti la LSF lo consentirà.