Il 27 aprile il Consiglio federale ha adottato ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia. Ha modificato l'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Bielorussia (
RS 946.231.116.9).
In particolare, i divieti riguardanti l’esportazione di banconote e la vendita di valori mobiliari a cittadini bielorussi oppure a persone o entità in Bielorussia vengono estesi a tutte le valute ufficiali degli Stati membri dell’UE; finora riguardavano i valori mobiliari e le banconote in franchi svizzeri o in euro. La modifica e entrata in vigore il 27 aprile 2022 alle ore 18.00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une communicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.